La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 6800/2025 ha esaminato la questione relativa all’esatta scansione dei poteri di impulso del giudice dell’udienza predibattimentale in caso di rilevata indeterminatezza dell’imputazione.
La Suprema Corte, premette che l’art. 554-bis, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dal D. Lvo 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, prevede che nel corso dell’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta il giudice – ove rilevi la violazione della disposizione di cui all’art. 552, comma 1, lettera c), del codice di rito per genericità ovvero indeterminatezza dell’imputazione – anche d’ufficio e sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione medesima e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza la nullità dell’imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
La disposizione in parola assegna all’udienza predibattimentale (come già previsto per l’udienza preliminare) «il compito di definire l’oggetto del giudizio, consentendo al giudice e alle parti di esaminare l’imputazione articolata ai sensi dell’art. 552, comma 1, lettera c), sotto i plurimi profili connessi alla sua corrispondenza, in punto di fatto o di definizione giuridica, agli atti d’indagine» (così la Relazione della Commissione Ministeriale sul punto).
Inoltre, a norma dell’art. 89-bis del citato decreto legislativo, tale disposizione riguarda i procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio viene emesso in data successiva a quella della sua entrata in vigore.
Come evidenziato nella relazione n. 2/23 redatta dall’Ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di cassazione, si tratta di una modifica normativa che “tiene conto delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239, la quale, muovendo dalle medesime istanze garantistiche e dalla constatazione che, nei procedimenti per i quali è prevista l’udienza preliminare, non era prevista alcuna nullità per la mancata, generica o insufficiente enunciazione del fatto, affermava che i rimedi per ovviare a tali inconvenienti dovessero essere sperimentati all’interno della fase dell’udienza preliminare, facendo ricorso al meccanismo di costante adeguamento dell’imputazione alle risultanze investigative previsto dall’art. 423 cod. proc. pen. e che solo quando ciò non fosse possibile, il procedimento dovesse regredire alla fase delle indagini preliminari.
Dunque, in simmetria con questa modalità di interazione tra giudice e pubblico ministero tipica della udienza preliminare, in ragione dell’innesto, nel procedimento a citazione diretta, di una udienza filtro, che con quella preliminare ha molteplici assonanze, la norma attuativa della delega ha ricostruito all’interno di essa un analogo momento di verifica, con affidamento al giudice di analoghi poteri di impulso, previa interazione con le parti che debbono essere sentite”.
Tanto premesso, non vi è dubbio che la descritta scansione processuale potesse trovare applicazione nel caso di specie atteso che il procedimento de quo risulta essere stato iscritto nel registro delle notizie di reato nell’anno 2023, per fatto di reato commesso dopo il 30.12.2022, che l’imputazione è relativa al delitto di cui all’art. 640 cod. pen. per il quale è prevista la citazione diretta e che, a seguito di opposizione a decreto penale, è stato instaurato il giudizio dibattimentale.
Ne consegue che il Tribunale, avendo rilevato – a seguito di eccezione difensiva formulata alla prima udienza, immediatamente dopo la costituzione delle parti – che il capo di imputazione non descriveva “chiaramente” la condotta attribuita agli imputati (così si legge nell’ordinanza impugnata), avrebbe dovuto invitare il rappresentante della pubblica accusa a riformulare l’imputazione e determinarsi a dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio con conseguente restituzione degli atti all’ufficio del pubblico ministero solo qualora tale sollecitazione non avesse trovato adeguata risposta.
Tale sequenza processuale non è stata rispettata poiché il giudice ha omesso di attivare il previo potere di impulso volto a sollecitare una integrazione o precisazione dell’addebito contestato che, solo ove non effettuate, avrebbero giustificato la declaratoria di nullità del decreto introduttivo (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 5, n. 36056 del 09/07/2024, Samb Mbagnick, Rv. 286933).
Invero, alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 554-bis cod. proc. pen., l’invito alla riformulazione doveva essere effettuato in modo espresso e solo dopo avere sentito le parti, sicchè l’interlocuzione del pubblico ministero in merito all’eccezione sollevata dal difensore degli imputati in punto di indeterminatezza dell’imputazione – semplice espressione dei princìpi generali del contradditorio che governano il processo penale – non può certo interpretarsi quale rifiuto a riformulare l’imputazione mancando, a monte, un preciso invito che lo ponesse nella condizione di provvedere in tal senso.
