La Cassazione civile sezione 2 con ordinanza numero 5010 del 26 febbraio 2025 ha ricordato che la mancata opposizione dell’amministrazione non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l’istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto al compenso dopo aver prestato il gratuito patrocinio all’imputato nel procedimento penale.
L’accoglimento per intero della domanda esclude la compensazione. In quanto l’avvocato, per l’incongrua liquidazione ottenuta dal giudice penale, è stato costretto a proporre opposizione per conseguire il compenso dovuto, anche se il Ministero della Giustizia non ha contrastato la sua iniziativa giudiziale.
Sulla stessa falsariga, cassazione civile sezione 6 ordinanza numero 5255 del 17 febbraio 2022: nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato.
