Un primo vademecum di sopravvivenza per il deposito degli atti.
Ieri sera abbiamo festeggiato e oggi siamo di nuovo con la mente alle novità introdotte dal “Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (24 G00226) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2024)”.
Pubblichiamo questo piccolo vademecum che non ha la presunzione di essere completo.
La prima novità in materia di deposito degli atti penali è l’obbligo di deposito al portale per tutti gli atti destinati alla Procura della Repubblica e al Tribunale (dibattimento, Gip e Gup) e alla Procura Generale per il procedimento di avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale (articolo 412 cpp)
Le uniche eccezioni al regime obbligatorio suindicato e quindi con possibilità di deposito di atti destinati al Tribunale (dibattimento, gip e gup) con pec e cartaceo riguardano:
a) i procedimenti del Libro IV del codice di procedura (misure cautelari);
b) le impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
Viene indicata tale possibilità fino al 31 dicembre 2025.
Inoltre, fino al 31 marzo 2025 si possono depositare oltre che con il telematico con pec e cartaceo gli atti indirizzati al Tribunale (compreso GIP e GUP) relativi al rito abbreviato, direttissimo e immediato.
Il richiamo al comma 3, ove non si menziona la Procura come destinataria, dovrebbe escluderla da questa eccezione e quindi, anche per tali riti, il portale dovrebbe essere obbligatorio se l’atto è destinato alla Procura della Repubblica.
Sino al 31 dicembre 2026 si possono depositare sia al portale (per alcuni uffici in attesa che intervenga un procedimento del DGSIA che ne attesti la funzionalità) e sia via pec o con cartaceo tutti gli atti atti destinati a:
a) Giudice di Pace
b) Corte d’appello;
c) Procura generale
d) Tribunale per i minorenni;
e) Procura per i minorenni;
f) Magistrato/Tribunale di sorveglianza;
g) Cassazione;
h) Procura generale presso la Corte di Cassazione;
Sono esclusi dal deposito dal portale telematico le Misure di prevenzione e i Procedimenti di cui al libro X (esecuzione) e XI (estradizione e rapporti con autorità straniere) del codice di procedura penale.
Salvo smentite e correzioni, che siamo pronti a recepire, vogliamo ringraziare i colleghi Mattia Serpotta e Matteo Picotti che, con i loro primi suggerimenti, ci hanno guidato in questo vademecum di sopravvivenza.

Le mille e una stupudate del nostro legislstore
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