Armi da fuoco: la nozione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 37174/2024, udienza del 19 giugno 2024, ha definito con rigore sistematico la nozione di armi da fuoco ai fini della ricorrenza della contravvenzione di accensioni ed esplosioni pericolose.

L’art. 703, cod. pen., ricomprende fra le condotte incriminate quella di chi, senza la licenza dell’autorità, in un luogo pubblico o nelle sue adiacenze, o lungo la pubblica via o in direzione di essa, “spara armi da fuoco”.

Diviene, dunque, rilevante per l’integrazione della fattispecie l’accertamento che lo sparo provenga da arma da fuoco.

L’art. 585, n. 1, cod. pen., a cui l’art. 704 (in relazione all’art. 703), cod. pen., rimanda, definisce, agli effetti della legge penale, come “armi” quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, oltre che tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

La specifica caratteristica dell’arma richiesta dalla norma è, tuttavia, che essa identifichi un’arma da fuoco. Di conseguenza, si è puntualizzato che non è configurabile il reato di cui all’art. 703, cod. pen., nel fatto di esplodere dei colpi con un’arma giocattolo (Sez. 1, n. 11188 del 06/07/1994): anche tale tipologia di strumento di sparo determina una differente e minore esplosione, ordinariamente non idonea a produrre effetti lesivi, di guisa che il reato in esame non è stata prevista come configurabile dalla norma.

Nella stessa prospettiva, si è ribadito che non integra il reato di accensioni ed esplosioni pericolose (di cui all’art. 703 cod. pen.) l’uso di un fucile ad aria compressa che può, a seguito di perizia, essere considerato arma da sparo, ma non arma da fuoco – la quale per definizione comporta una fiammata o un’esplosione causata da materiale infiammabile, come la polvere da sparo – con la conseguenza che lo sparo in luogo pubblico può integrare il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) ma non quello di esplosione pericolosa (Sez. 5, n. 18062 del 19/01/2010).

In vista della corretta ricognizione del concetto di arma da fuoco, è poi utile ricordare che, in relazione all’originaria elencazione contenuta nell’art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si era in epoca non recente affermato che per armi comuni da sparo devono intendersi tutti quegli oggetti rispetto ai quali sia possibile un’azione di propulsione di proiettili a seguito della forza di spinta di gas compressi, sia che l’impulso avvenga per l’effetto dell’accensione di un esplosivo, sia che venga provocato dall’aria compressa (Sez. 1, n. 120 del 09/07/1981).

In relazione al profilo della concreta offensività per i beni giuridici protetti e della capacità di ledere la persona in ragione delle caratteristiche costruttive e funzionali dell’arma, si fonda poi la distinzione di regime giuridico tra le armi vere e proprie e quegli oggetti che ne riproducono l’aspetto esteriore per forma, colore, dimensioni e che sono idonei a provocare soltanto bagliori e effetti sonori assimilabili a quelli di uno sparo, perché strutturati per essere caricati soltanto con munizioni a salve prive di ogiva, come nel caso delle pistole scacciacani, delle armi giocattolo e degli strumenti di segnalazione, i quali non possono tuttavia espellere proiettili di alcuna specie.

Al riguardo, si deve aggiungere che con il d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, è stata data esecuzione alla delega attribuita al Governo dall’art. 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, per l’attuazione della direttiva 2008/51/CE in materia di armi. L’art. 2 del suddetto d.lgs. ha introdotto l’art. 1-bis nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, contenente alcune disposizioni definitorie che riflettono quelle della direttiva comunitaria del 2008 e della precedente direttiva 1991/477/CEE.

Al lume di tale ultima norma, per “arma da fuoco” s’intende “qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni”.

La norma stessa (come è stato compiutamente evidenziato da Sez. 1, n. 29956 del 31/05/2013) sottrae, dunque, alla categoria delle armi da fuoco quegli strumenti che, sebbene rientranti nella definizione generale, risultano elencati al punto III dell’allegato I della direttiva 1991/477/CEE, ossia, oltre alle armi che sono state rese definitivamente inutilizzabili perché le loro parti essenziali sono state rese inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare anche con interventi ripristinatori, da un lato, gli oggetti il cui uso è la destinazione a creare allarme, segnalazione, salvataggio, oppure per la macellazione e pesca all’arpione, o comunque impiegati in processi industriali o tecnici, se possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici, e, dall’altro, le armi antiche o le loro riproduzioni, sempre che non rientrino nelle categorie precedenti e siano oggetto di disciplina specifica da parte delle legislazioni nazionali degli Stati membri.

L’art. 5 della legge n. 204 del 2010 ha apportato, fra le altre, corrispondenti modificazioni alla legge n. 110 del 1975, in specie agli artt. 1 e 5, in merito alla ricognizione di quelli che sono definiti strumenti da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l’accensione di una cartuccia a salve, i quali devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo e un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna.

In coerenza con quanto si è già considerato in tema di definizione del fatto sanzionato dall’art. 703 cod. pen., soltanto se gli spari risultano avvenuti con l’impiego di una pistola definibile rientrante nel genus delle armi da fuoco, possono dirsi sussistenti i presupposti per la configurazione del reato di cui all’imputazione: l’incolumità delle persone, costituente il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, in tal caso, sarebbe esposta a pericolo a causa dell’esplosione, che avvenga in una pubblica via e senza la predisposizione delle cautele imposte, di colpi che possono essere suscettibili di arrecare pregiudizi nello spazio immediatamente circostante al punto di sparo.

La giurisprudenza di legittimità, in tale direzione, ha ritenuto che, proprio poiché le armi giocattolo non espellono proiettili di alcuna specie, provocando soltanto il rumore conseguente all’esplosione delle cartucce a salve e una trascurabile emissione di gas e di fumo dovuti alla combustione della polvere pirica, l’uso improprio e molesto di simili congegni, che non siano stati alterati in guisa di trasformarli in armi vere o da farle apparire tali, può realizzare eventualmente soltanto l’ipotesi criminosa dell’art. 659 cod. pen. (Sez. 1, n. 1076 del 20/12/1994, dep. 1995).

In ordine al fenomeno della trasformazione dello strumento, è bene precisare che la stessa pistola originariamente strutturata come arma a salve, ove venga radicalmente modificata e resa idonea alla funzione espulsiva di proiettili mediante l’azione di un combustibile propellente, essa va considerata arma da fuoco, con le relative conseguenze.

Si è, pertanto, affermato che è arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall’art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, in quanto tale priva di matricola, che però sia stata artigianalmente trasformata in arma da sparo (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019; Sez. 3, n. 9286 del 10/02/2011).

Sempre su tale crinale ricostruttivo, va osservato che in fattispecie concrete in qualche modo analoghe a quella qui in esame, in tempi antecedenti alla messa a punto normativa del 2010, si è altresì escluso che la detenzione di pistole scacciacani possa essere ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 697 cod. pen., perché, quando in concreto si tratta di autentiche armi comuni da sparo, il fatto deve essere qualificato ai sensi dell’art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modifiche, mentre, se esse non possono considerarsi armi nel senso specificato, il loro possesso è libero e non richiede la denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 1279 del 16/03/1994).

In modo speculare e tenendo conto dell’evoluzione normativa intervenute con la legge del 2010, si è stabilito che il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), che siano sprovvisti del prescritto tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all’art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1575, come modificato dall’art. 5 d.lgs. n. 204 del 2010, in relazione all’art. 5, quarto comma, della predetta legge (Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020; Sez. 7, ord., n. 38216 del 15/01/2015).