La Cassazione, sezione 2, con la sentenza numero 44232/2024 ha ribadito che la persona offesa, pur non essendo parte del processo in senso tecnico, può chiedere e ottenere, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile.
La Suprema Corte premette in relazione alla possibilità di estendere anche alla persona offesa l’istituto della rimessione nel termine di cui all’art. 175 cod. proc. pen. non vi è uniformità di decisioni di legittimità sul punto atteso che secondo un orientamento giurisprudenziale, invero minoritario, al fine di escludere tale possibilità, è stato richiamato il contenuto testuale della norma in esame che facendo riferimento alle “parti private” ha ritenuto che la persona offesa, fino alla costituzione di parte civile non può essere giuridicamente ritenuta “parte” del processo.
La Cassazione nel caso in esame ha aderito all’orientamento opposto secondo il quale «La persona offesa, pur non essendo parte del processo in senso tecnico, può chiedere e ottenere, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile» (Sez. 5, n. 34794 del 22/06/2022; in senso conforme anche Sez. 3, n. 18844 del 5/2/2019; Sez. 6, n. 41575 del 23/2/2018, in motivazione; vedi anche Sez. 5, n. 18712 del 22/4/2022).
Ciò in quanto risultano del tutto condivisibili le argomentazioni che, anche ispirandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ed in particolare alla sentenza interpretativa di rigetto n. 55 del 1990, giungono alla conclusione favorevole all’ammissione della parte civile al rimedio di cui all’art. 175 cod. proc. proc. pen.
In detta pronuncia la Corte costituzionale ha, infatti, chiarito come la nuova disciplina processuale concernente la persona offesa si caratterizzi, rispetto al codice previgente, per un complessivo rafforzamento del suo ruolo e per il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all’esercizio dell’azione penale.
Secondo la Corte costituzionale, poiché la persona offesa può nel corso del procedimento, se danneggiata dal reato, assumere il ruolo di parte civile, la partecipazione all’assunzione di prove nel corso delle indagini preliminari deve essere funzionalmente considerata come anticipazione di quanto le spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà stata formalizzata.
Pertanto, è corretta l’adozione di un criterio interpretativo che faccia ricorso alla normativa in tema di parte civile ove la disciplina concernente la persona offesa non risulti compiutamente delineata. La stessa Corte costituzionale ha, infatti, depotenziato il dato ermeneutico letterale “limitante“, segnalando – ancora nella pronuncia in esame – come non sia probante l’attribuzione alle sole “parti” della facoltà di cui si discute «dato che il termine “parti” è talvolta usato in modo da ricomprendervi l’offeso dal reato, sia nella delega legislativa per l’adozione del nuovo codice di procedura penale, che nella disciplina codicistica sulla persona offesa» (cfr. gli artt. 93, comma terzo, e 95, comma primo, in tema di intervento degli enti collettivi).
Dai richiamati argomenti, l’orientamento ammissivo trae la conclusione che, se i poteri della persona offesa sono funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, allora una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 175 cod. proc. pen. impone una interpretazione del termine “parti” in senso ampio, tale cioè da ricomprendere anche la persona offesa dal reato.
E ciò a maggior ragione nell’ipotesi in cui la rimessione in termini sia finalizzata alla costituzione di parte civile, poiché in tal caso la diretta connessione tra esercizio del diritto e legittimazione della “futura” parte processuale è di immediata evidenza.
