Intercettazioni e trascrizioni e il ruolo possibile dell’UCPI per una iniziativa che coinvolga le 133 Camere penali italiane (Riccardo Radi e Gianluca Filice)

Le intercettazioni telefoniche e ambientali sono la causa principale degli errori giudiziari in Italia perché la parola ascoltata e trascritta non è garantita.

L’operazione di trasposizione del parlato intercettato allo scritto nasconde o travisa spesso il reale significato delle parole pronunciate dagli intercettati.

Con le intercettazioni si acquisisce un flusso comunicativo tra alcuni interlocutori e le successive trascrizioni sono la trasposizione in parole scritte della conversazione captata.

Ed è proprio sulle trascrizioni delle intercettazioni che si basano molte delle misure cautelari richieste ed ottenute dalle Procure della Repubblica della penisola.

Quali sono i criteri linguistici e tecnico-scientifici che il trascrittore segue nella trasposizione in testo delle parole intercettate?

A questo interrogativo, basilare per garantire la trasparenza e la certezza della corrispondenza tra parlato registrato e trascritto, nessuno può rispondere compiutamente, poiché non sono previste regole uniformi da seguire.

Attualmente permane infatti la grave assenza di un protocollo nazionale in tema di trascrizioni forensi che indichi quali debbano essere le buone prassi “minime” affinché venga prodotta una trascrizione scientificamente attendibile.

Permane altresì l’assenza di un albo nazionale e, soprattutto, di un percorso formativo unico per i trascrittori.

Recentemente la Camera penale di Roma insieme alla Società Italiana di Glottologia, l’Associazione italiana Scienza della Voce, la Società Italiana di Intelligence, l’Osservatorio di Linguistica Forense ha organizzato un incontro al Senato nel quale, grazie al lavoro svolto dalla Commissione della Linguistica Giudiziaria guidata da Iacopo Benevieri, il collega Giuseppe Belcastro, Referente per il Direttivo, ha potuto condividere con tutti i presenti gli interessantissimi dati risultanti  da un sondaggio anonimo somministrato, tramite questionario, dalla Commissione ai trascrittori del Tribunale di Roma dal quale sono emerse criticità significative, oggetto appunto delle interlocuzioni.

I risultati del sondaggio, allegati alla fine del post, dimostrano che quello delle trascrizioni è uno dei problemi cruciali che investe la sorte della “parola” nel processo penale.

È emerso, ad esempio, che quasi l’85% degli intervistati è in possesso di un semplice diploma di scuola media superiore, che oltre l’82% non ha mai frequentato corsi professionali per esercitare la funzione di trascrittore, che chi lo ha fatto ha inteso indicare quale corso professionale quello da stenotipista, più della metà dei partecipanti svolge un secondo lavoro, la maggior parte degli intervistati legge gli atti processuali contenuti nei fascicoli, così come decide in autonomia quando dare inizio alla trascrizione decidendo quando l’intercettazione diviene “interessante” ai fini del processo, per non parlare delle risposte che riguardano la qualità dell’audio o la comparazione vocale o, ancora, la trascrizione delle lingue straniere o dei dialetti.

L’idea che intendiamo proporre all’UCPI, anticipata durante il convegno, è quella di coinvolgere le 133 camere penali territoriali per raccogliere i dati della preparazione e delle tecniche seguite dai trascrittori sull’intero territorio nazionale.

L’iniziativa è possibile come ha dimostrato l’esperienza di Roma che potrebbe essere riprodotta per sensibilizzare, tramite dati inoppugnabili, la magistratura, il legislatore e gli stessi avvocati sulla necessità di creare dei trascrittori preparati per garantire la corrispondenza della parola ascoltata a quella trascritta in modo diametralmente all’opposto a quello stabilito da diverse pronunce della Corte di legittimità, secondo la quale, a mero titolo esemplificativo: “La trascrizione della intercettazione costituisce una mera trasposizione grafica del loro contenuto” Cassazione penale, sez. VI, 28 marzo 2018 n. 24744 e Cassazione penale sez. VI, 15 marzo 2016 rv. 266775, oppure, “La trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere materiale, per le quali non sarebbe necessaria l’acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico” Cassazione penale sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 3027, Rv 266497.

Come è facile comprendere, mentre la Cassazione banalizza la materia senza considerare minimamente le mille implicazioni presenti nelle trascrizioni di conversazioni e nelle comparazioni fonetiche: rumori di sottofondo, pause, cambi di intonazione, i silenzi degli interlocutori registrati, l’uso di termini dialettali o le conversazioni tra alloglotti, noi intendiamo evidenziare la necessità di redigere protocolli scientifici che rappresentino una guida per il perito trascrittore al fine di garantire una procedura oggettiva di valutazione, conforme ai risultati trascrittivi delle registrazioni, sia nell’ambito della identificazione del parlatore e sia nell’ambito delle semplici trascrizioni di conversazioni, per citare alcune tematiche trattate dalla Suprema Corte, oltre ad un albo professionale il cui accesso sia regolato da regole severe che garantiscano l’affidabilità del professionista.

La comunità scientifica internazionale dei linguisti e dei fonetisti esprime da tempo delle raccomandazioni in tema di trascrizioni forensi.

Tali suggerimenti sono sempre rimasti lettera morta ed è per questo che le cronache giudiziarie degli ultimi trent’anni sono popolate di trascrizioni approssimative, che snaturano il senso delle frasi captate dai microfoni.

Un caso per tutti la vicenda di Angelo Massaro che ha trascorso 21 anni in carcere per una intercettazione telefonica trascritta male: una vita distrutta per colpa di una consonante.

Ventun anni in carcere da innocente perché un’intercettazione telefonica viene capita male e interpretata peggio.

Una parola in dialetto pronunciata durante una normalissima telefonata mattutina alla moglie diventa la prova regina dell’accusa di omicidio pur in assenza del cadavere, dell’arma e del movente.

Ci auguriamo di aver reso chiaro che un cambio di passo è, ormai, necessario per rendere consapevoli avvocati, giudici e trascrittori sul fatto che le trascrizioni delle intercettazioni nascondono mille insidie e tanti possibili errori giudiziari ed, in tal senso, salutiamo con grande favore l’iniziativa che ha registrato il convergente interesse degli studiosi di diverse discipline i quali, ognuno nella sua materia, hanno tutti reso un encomiabile servizio alla causa che stiamo sostenendo da qualche anno e nella quale tutti noi crediamo.

In conclusione, desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno conferito il loro contributo: Iacopo Benevieri, per aver espresso quelle qualità giuridiche e linguistiche che hanno illuminato la strada, Giuseppe Belcastro, per aver intuito la delicatezza e l’importanza politica del tema, Serena Gentili, Petra Gay, Diamante Ceci, Eleonora Tucciarone, Federica D’Angelo, Francesca Proietti, Margherita Piccardi, Deborah Natalie Whal, Marìka Rossetti, Marisa Sciscio, Maurizio Amoroso, Aldo Areddu, Roberto Fiore, Roberto Staro i quali, negli anni, hanno condiviso insieme a noi il lavoro che ha consentito alla Commissione di raggiungere un primo preziosissimo risultato sulla strada della regolamentazione legislativa della materia.