Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 28724/2024, udienza del 25 settembre 2024, pubblicazione del 4 novembre 2024, ha avuto ad oggetto il ricorso di una avvocata avverso la sentenza della Corte territoriale che, respingendo il suo reclamo, aveva confermato la decisione del primo giudice sulle sue domande volte ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso con uno studio legale associato, ai sensi dell’articolo 2094 cod. civ. o, comunque, l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai sensi degli artt. 61 e 69 del d.lgs. 276 del 2003 o dell’art. 2 del d.lgs. 81 del 2015; la declaratoria di nullità del licenziamento intimato il 30.9.2020, con ordine di reintegra e con le altre conseguenze di legge; la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per violazione dell’art. 2087 cod. civ. e la condanna al pagamento dei danni punitivi per discriminazione per genere ed età nonché, in caso di mancato riconoscimento della natura subordinata, i danni derivanti dall’abuso di posizione dominante consistito nell’ingiustificata interruzione del rapporto professionale in regime di mono-committenza, senza concessione di un congruo preavviso.
Decisione della Corte di cassazione
Il collegio della Sezione lavoro della Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
Ragioni della decisione
Si rimanda alla sentenza, allegata alla fine del post in versione debitamente anonimizzata, per la riassunzione dei motivi di ricorso e per l’approfondimento integrale del percorso argomentativo seguito dal collegio.
Qui ci si limita a riportare in forma letterale (evidenziata in corsivo) la risposta della Corte al primo motivo di ricorso ed al quesito sottostante, se cioè sia qualificabile come autonoma o subordinata l’attività professionale svolta da un avvocato in uno studio legale di grandi dimensioni, in cui operano professionisti associati e altri non associati (tra questi ultimi la ricorrente).
I neretti e le interruzioni, queste ultime evidenziate dal simbolo […], sono di chi scrive.
“La Corte [di appello] ha approfonditamente indagato, esaminando il complesso materiale istruttorio, non solo sul potere di conformazione esercitato dal socio o dai soci di riferimento sul contenuto prettamente professionale dell’attività svolta dalla ricorrente, escludendone l’esistenza, ma anche sull’inserimento organico dell’avvocata nello studio, vale a dire sul modo in cui l’attività della stessa era inserita e regolata all’interno dello Studio legale, ed eventualmente sottoposta a controlli, prescrizioni, limiti o direttive tali da surclassare le strette necessità di coordinamento.
La Corte di merito ha accertato (in relazione al periodo temporale dall’1.12.2007, data in cui la attuale ricorrente ha iniziato a collaborare con lo studio fino al 30.9.2020) che, nel corso di oltre tredici anni di durata del rapporto, la [ricorrente] ha svolto l’attività di avvocata in modo libero, autonomo e indipendente, pur in presenza di regole necessarie al coordinamento della sua attività con quella dello studio.
Sotto il profilo contenutistico dell’attività professionale, la Corte d’appello ha valutato la documentazione prodotta dall’appellante (numerose e-mail scambiate con l’avv. […] e l’avv. […]) e appurato come la stessa “non era vincolata dalle determinazioni di […] o […] e poteva dissentire dalle stesse”; che tali colleghi, interpellati per lo più su iniziativa della stessa , hanno di volta in volta espresso suggerimenti e consigli (”invitando la [ricorrente] alla riconsiderazione, magari attraverso una nuova discussione fra loro, dei punti segnalati”); che la ricorrente “nel confronto con i colleghi dello studio, assumeva iniziative personali ed esprimeva proprie considerazioni sulle questioni trattate”; inoltre, che era “interpellata personalmente, e a volte anche esclusivamente, sia dai clienti e sia dai procuratori delle controparti”; che i pareri trasmessi ai colleghi erano sottoscritti unicamente dalla predetta.
Sotto il secondo profilo, del potere conformativo della prestazione, la sentenza impugnata ha partitamente analizzato: le regole organizzative dello studio, l’obbligo di esclusiva, il rapporto con i clienti, l’utilizzo degli strumenti informatici, delle risorse umane e materiali dello studio, la previsione di un compenso fisso, l’impegno temporale richiesto all’avv. […] e gli eventuali controlli sullo stesso.
Sulla struttura organizzativa in cui era inserita l’attività della ricorrente, la Corte d’appello ha premesso che lo studio è un’associazione professionale composta da 50 soci e 296 professionisti, iscritti all’albo degli avvocati o a quello dei dottori commercialisti o al registro dei praticanti avvocati, con 95 dipendenti a supporto dell’attività professionale e con sedi a [segue elenco delle sedi].
Si tratta di uno studio legale multidisciplinare, che ha come clienti in prevalenza società di medie o grandi dimensioni e fornisce assistenza in molteplici rami del diritto, cui corrispondono singoli dipartimenti.
I giudici di appello hanno preso in esame i documenti che disciplinano i vari aspetti della vita dello studio, in particolare il regolamento associativo, il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e quello di apertura delle pratiche, ed hanno ritenuto come essi rispondessero essenzialmente all’esigenza di coordinamento dell’attività dei numerosi professionisti coinvolti, conclusione avvalorata dal fatto che le regole imposte con i citati documenti valessero per tutti i professionisti dello studio, compresi i soci, non rilevando, in senso eccedente rispetto alle esigenze di coordinamento, il fatto che la predisposizione del regolamento e degli altri documenti, così come l’esercizio dei poteri decisionali e di gestione, facesse capo esclusivamente ai soci.
Sull’obbligo di esclusiva o condizione di monocommittenza, la Corte d’appello ha dato atto di come tutti gli incarichi di difesa e assistenza legale fossero acquisiti dallo studio e da questo distribuiti ai singoli professionisti. Tutti i professionisti, compresi i soci, lavorano per lo studio, che in via esclusiva intrattiene i rapporti contrattuali con i clienti ed emette le fatture nei confronti degli stessi. Tutti i professionisti hanno un obbligo di esclusiva, nel senso che non possono gestire una propria clientela collaterale a quella dello studio, ma possono certamente proporre nuovi clienti ed anzi lo sviluppo della clientela è incoraggiato e incentivato ed ha riflessi positivi anche in termini economici poiché il professionista partecipa ai ricavi provenienti dalle relative pratiche. Queste regole compongono – insieme ad una serie di altri dati, come l’utilizzo da parte dei professionisti delle risorse (locali, strumenti informatici, dipendenti) dello Studio- un sistema organizzato all’interno del quale il singolo avvocato decide di prestare la propria attività professionale, accettando alcune limitazioni in cambio di altrettante agevolazioni e prerogative.
Le regole sul funzionamento del rapporto con i clienti e il connesso obbligo di esclusiva sono sì decise unilateralmente dagli organi dello studio associato ma, come accertato dai giudici di appello, rispondono alle esigenze di coordinamento dell’attività dei tanti professionisti che vi operano, nessuno dei quali è svincolato dalla loro osservanza. Ed è proprio quest’ultimo aspetto che pone in risalto il lato oggettivo e funzionale dell’organizzazione in cui la stessa ricorrente era inserita: non un sistema di comando imposto ai professionisti non soci, bensì un insieme organico di regole (per la gestione delle pratiche, per l’utilizzo degli strumenti informatici, per la sicurezza delle informazioni) destinate a fissare alcuni limiti e a tracciare alcune procedure al fine di gestire la complessità connessa al numero di professionisti e alla tipologia di clientela. In tale contesto, l’obbligo di esclusiva trova una plausibile spiegazione, all’interno della cornice del coordinamento, nello scopo di evitare conflitti di interesse che potrebbero sorgere se ciascuno dei professionisti potesse gestire, in modo parallelo, una propria clientela, tenuto anche conto dell’ambito di copertura dei rischi in base alla polizza professionale sottoscritta dallo studio.
Sull’impegno temporale, la Corte territoriale ha escluso che le tempistiche indicate nelle e-mail, in base al tenore delle stesse complessivamente interpretate, fossero espressione di un potere conformativo dello studio sulla prestazione professionale dell’avv. rispondendo quelle tempistiche alla necessità, insita nell’attività di avvocato, di rispettare i termini processuali e le cadenze temporali imposte dalle scelte e dalle richieste dei clienti (“dalle e-mail …emerge infatti che in generale le tempistiche nonché le esigenze di urgenza, anche nel periodo natalizio ovvero nel giorno di ferragosto, trovano origine in scelte del cliente in relazione a complesse operazioni che coinvolgono contemporaneamente una pluralità di professionisti…ovvero in precise richieste di un cliente”).
Ha accertato, in sintonia col tribunale, che il badge aveva la sola funzione di chiave di accesso ai locali dello studio e che la compilazione dei “time sheet”, richiesta a tutti i professionisti dello studio, soci compresi, rispondesse a mere esigenze di natura contabile e non nascondesse alcuna forma di controllo sui tempi dell’attività svolta. La Corte territoriale ha condiviso la valutazione del tribunale sulla compilazione dei time sheet come indice essa stessa del carattere autonomo della prestazione sul rilievo che “in assenza di un orario di lavoro da rispettare, le ore … erano quelle indicate nei time sheet dal professionista stesso, senza che tale compilazione fosse soggetta ad alcun controllo o verifica di merito, da parte di terzi dello studio, sull’effettività di quanto dichiarato dal professionista”.
I giudici di appello hanno ancora appurato che la disposizione del regolamento in punto di ferie non prevedeva alcuna autorizzazione del piano ferie, predisposto in base alle indicazioni fornite dai singoli professionisti per consentire a tutti di sapere chi fosse presente in studio e chi no in una certa data.
In tale assetto, la previsione di un compenso fisso mensile è stata correttamente giudicata inidonea ad incidere sull’inquadramento tipologico della fattispecie sia per il rilievo pacificamente sussidiario di tale elemento nell’indagine sulla natura subordinata o autonoma di un rapporto e sia per l’accertamento, compiuto dal tribunale e fatto proprio dai giudici di appello, sulla partecipazione degli avvocati dello studio, quindi anche della attuale ricorrente, a quanto ricavato dalle pratiche relative ai clienti da ciascuno procurati, aspetto quest’ultimo proprio dell’esercizio della libera professione.
L’accertamento compiuto dai giudici di merito non ha trascurato nessuno degli indici significativi che, complessivamente letti, hanno portato ad escludere l’esercizio di un potere conformativo unilaterale dello studio sia sul contenuto prettamente professionale dell’attività svolta e sia sulla organizzazione e sulle modalità di espletamento della stessa, sia pure nell’accezione attenuata propria del lavoro intellettuale.
L’esclusione della natura subordinata del rapporto in esame si basa su una razionale analisi dei dati probatori raccolti, svolta secondo il punto focale dello spazio per il libero esercizio della professione, non solo nei suoi contenuti tecnici ma anche nelle sue modalità temporali e gestionali, spazio risultato non intaccato e non etero-diretto dallo studio.
Né, d’altra parte, le critiche possono validamente spingersi fino a degradare nella contrapposizione sull’apprezzamento di merito dei singoli dati di giudizio, come noto preclusa in questa sede di legittimità, specie in una ipotesi, come quella in esame, di cd. doppia conforme (v. art. 348 ter c.p.c., ora art. 360, comma 4 c.p.c.).
