Impugnazione: l’elezione o dichiarazione di domicilio può essere depositata con atto separato o disgiunto e perfino antecedentemente all’impugnazione? (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 36463/2024 si è occupata della seguente questione: “la parte ricorrente ha adempiuto all’onere richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. mediante il deposito della dichiarazione del proprio domicilio con atto separato e antecedente rispetto alla presentazione dell’atto di appello?

Prima di rispondere all’interrogativo la Suprema Corte ha ponderato assai ed ha premesso, testuali parole della Suprema Corte: “la dedotta questione, negli esatti termini così prospettati, non risulta essere mai stata affrontata in modo puntuale da parte della giurisprudenza di legittimità, pur tale ultima offrendo significativi spunti, di indubbio supporto, cui poter fare decisivo riferimento”.

Fatto

Il ricorrente ha regolarmente depositato una dichiarazione di elezione di domicilio a corredo dell’atto di appello ma non in allegato allo stesso.

In pratica ha depositato una nomina del nuovo difensore altresì eleggendo domicilio, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., presso la sua residenza.

La nomina del difensore di fiducia, con contestuale elezione di domicilio dell’imputato, è stata effettuata anteriormente alla proposizione dell’atto di appello e per questo motivo la corte di merito con ordinanza del 10 marzo 2024 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da F.D. avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Modena con cui l’imputato, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione.

L’inammissibilità è stata, in particolare, dichiarata ritenuta violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per non essere stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato in allegato all’atto di appello

Decisione

L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”), prevede che «con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

Ratio della norma è quella di imporre alla parte impugnante un onere di leale collaborazione, funzionale alla regolare e celere notificazione del decreto di citazione a giudizio, sgravando la cancelleria dall’onere di procedere alla ricerca delle precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio e alla individuazione, in caso di pluralità di tali atti nel corso del processo, dell’ultima manifestazione di volontà dell’imputato.

Ciò risulta concretamente coerente con gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza e speditezza del processo penale perseguiti dalla riforma del 2022, nella finalità di assicurare la regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione e di agevolare l’attività di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.

Chiarito l’indicato aspetto, deve, tuttavia, essere osservato come la suddetta novella si sia limitata ad indicare, quale requisito di ammissibilità del gravame proposto dalle parti private presenti nel giudizio di primo grado – invece regolando il successivo comma 1-quater la differente ipotesi di procedimento avverso imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza – che, in costanza della proposizione dell’impugnazione, venga «depositata» la dichiarazione o elezione di domicilio.

Nulla di più è stato specificato al riguardo, così come nessun ulteriore supporto interpretativo è stato offerto dalla relazione illustrativa di accompagnamento alla c.d. “riforma Cartabia”, non essendo stati, in particolare, precisati né tempi né modalità di effettuazione di tale deposito.

Non è stato chiarito, pertanto, se la dichiarazione o elezione di domicilio debba necessariamente essere depositata contestualmente all’atto di appello, con allegazione ad esso, ovvero se essa possa essere depositata anche disgiuntamente dall’atto di impugnazione, in un momento antecedente (o eventualmente successivo) ad esso, magari anche prima del deposito della pronuncia impugnata.

Non si comprende, in sostanza, se sia possibile un deposito disgiunto dell’atto di impugnazione e della dichiarazione o elezione di domicilio, ovvero se i due atti debbano essere necessariamente depositati contestualmente.

D’altro canto, l’effettuato utilizzo da parte del legislatore della preposizione «con» non consente di acquisire nessuno specifico argomento risolutivo in proposito, rendendo possibile l’adozione di ogni differente soluzione ermeneutica.

Trattasi, all’evidenza, di questione di dirimente rilievo ai fini della soluzione del motivo di ricorso proposto, avendo il F. ritenuto di avere adempiuto all’onere richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. mediante il deposito della dichiarazione del proprio domicilio con atto separato e antecedente rispetto alla presentazione dell’atto di appello.

Orbene, la cassazione rileva come la dedotta questione, negli esatti termini così prospettati, non risulti essere mai stata affrontata in modo puntuale da parte della giurisprudenza di legittimità, pur tale ultima offrendo significativi spunti, di indubbio supporto, cui poter fare decisivo riferimento.

La Suprema Corte premette che la dichiarazione o l’elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell’impugnazione dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell’accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 22287 del 10/04/2024, Rv. 286625-01; Sez. 2, n. 8014 dell’11/01/2024, Rv. 285936-01).

Specificato il superiore aspetto, residua, comunque, la necessità di individuare la soluzione della diversa questione sollevata dall’imputato in ricorso, volta ad accertare se la dichiarazione o elezione di domicilio, di rilievo ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., debba necessariamente essere allegata all’atto di appello, ovvero se la stessa possa essere depositata dalla parte privata già presente in primo grado anche disgiuntamente da esso.

A soluzione di tale problematica deve, preliminarmente, essere ribadito come nessun diretto supporto sia stato offerto, in proposito, dalle varie pronunce della Suprema Corte susseguitesi nell’esegesi della nuova previsione normativa introdotta dalla c.d. “riforma Cartabia”, atteso che, pur nelle interpretazioni maggiormente restrittive e rigide – in cui è stato ritenuto che la dichiarazione o elezione di domicilio debba necessariamente essere successiva alla pronuncia della sentenza appellata – è stata, comunque, rappresentata la sola indispensabilità che essa, a pena di inammissibilità ex art. 581, comma I ter, cod. proc. pen., venga depositata unitamente all’atto di appello, senza, tuttavia, specificare se tale deposito debba avvenire contestualmente, o meno, alla presentazione dell’atto di gravame (cfr. tra le tante, a titolo esemplificativo, Sez. 2, n. 19547 del 14/03/2024, Rv. 286521-01; Sez. 6, n. 21930 del 24/04/2024, Rv. 286487-01).

A fronte dell’indicata incertezza interpretativa, non può non osservare, tuttavia, come, in termini generali – e, quindi, a prescindere dalla concreta soluzione della dedotta questione – nella giurisprudenza di legittimità si ravvisi, sul tema, una più recente apertura verso soluzioni meno formalistiche e rigide, finalizzate a realizzare un’effettiva applicazione del principio del c.d. favor impugnationis.

Il riferimento concerne, a titolo esemplificativo, il principio, assai di recente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per cui l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell’intestazione dell’atto di appello, all’elezione o dichiarazione già effettuata dall’appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all’allegazione dell’atto (Sez. 2, n. 23275 del 09/05/2024, Rv. 286361-01).

Orbene, l’aspetto da ultimo rappresentato appare significativo e di non secondario momento, anche perché coerente con l’esegesi offerta dalla più recente giurisprudenza europea.

Nel risolvere il quesito proposto in ricorso, infatti, non può non tenersi conto – come correttamente ritenuto dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte – di quanto recentemente affermato dalla Corte EDU nella sentenza della Sez. V, 2 febbraio 2023, Rocchia c. Francia, a proposito della necessità che le Corti nazionali, applicando le regole procedurali di ammissibilità delle impugnazioni, evitino un eccessivo formalismo che pregiudicherebbe l’equità del processo, anche tenendo conto dell’importanza dell’appello e della posta in gioco per un ricorrente condannato ad una pena severa: «viola l’art. 6, paragrafo 1, Cedu l’autorità che non compia un approfondito esame delle cause di inammissibilità dell’impugnazione, ma si limiti a dichiarare irricevibile il gravame senza coinvolgere la difesa nell’analisi approfondita dei requisiti per l’instaurazione del rapporto processuale.

Un contegno siffatto priva l’imputato della possibilità di accedere ad un giudizio equo, con svilimento delle garanzie riconosciute dalla Convenzione (nel caso di specie, il giudice francese rilevava che l’appello non era corredato della necessaria procura speciale a firma dell’imputata; nonostante costei avesse dichiarato che il mandato era stato depositato regolarmente, la corte non svolgeva verifiche sul punto e dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione; non essendo possibile stabilire con certezza che l’omissione fosse dovuta alla difesa o ad un errore del cancelliere, il Consesso alsaziano riteneva infranto l’art. 6, paragrafo 1, Cedu)».

Il diritto di accesso a un Tribunale, garantito dall’articolo 6§1 della Convenzione, deve essere «concreto ed effettivo» e non «teorico e illusorio» (Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995, § 36, serie A n. 333 B).

Al §22 la decisione ha chiarito che «il diritto a un tribunale, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto (Golder c. Regno Unito, 21 febbraio 1975, § 36, serie A n. 18), non è assoluto, e si presta a restrizioni implicite, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso. Tuttavia, queste ultime non possono limitare l’accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto risulti leso nella sua stessa sostanza. Esse devono perseguire uno scopo legittimo e deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (Guérin c. Francia, 29 luglio 1998, § 37, Recueil des arrèts et décisions 1998, V)».

La delibazione richiesta per verificare la legittimità delle condizioni di inammissibilità deve svilupparsi anche intorno ai seguenti criteri, sintetizzati dalla Corte Edu nella causa Zubac c. Croazia ([GC], n. 40160/12, §§ 78-86, 5 aprile 2018: la prevedibilità della restrizione, la questione di stabilire chi debba sostenere le conseguenze negative degli errori commessi nel corso del procedimento (Zubac, sopra citata, §§ 90-95), la questione se le restrizioni in esame evidenzino un «formalismo eccessivo» (Zubac, sopra citata, §§ 96-99, Walchli c. Francia, n. 35787/03, §§ 29 36, 26 luglio 2007, e Willems e Gorjon c. Belgio, nn. 74209/16 e altri 3, § 80, 21 settembre 2021).

Ed allora, alla stregua di tali parametri ermeneutici, presenti sia nella più recente interpretazione di questa Corte che in plurime decisioni espresse da parte della Corte EDU, improntate alla necessità di permettere un concreto e reale rispetto del principio del c.d. favor impugnationis, con esclusione di eccessivi e rigidi formalismi nell’applicazione delle regole procedurali di ammissibilità delle impugnazioni, nel caso in esame non può che concludersi affermando che la dichiarazione o elezione di domicilio, di rilievo ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non necessariamente deve essere allegata all’atto di appello, ben potendo essa essere depositata dalla parte privata già presente in primo grado anche disgiuntamente da esso.

A fronte di un dato testuale che, in ossequio a quanto sino ad ora osservato, lascia spazio ad entrambe le soluzioni ermeneutiche, nonché in carenza di un’adeguata precisazione sul tema direttamente offerta da parte del legislatore, si ritiene maggiormente opportuno, nonché coerente con i dettami della giurisprudenza europea, non limitare in modo stringente il. dovere imposto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., richiedendo l’imprescindibile allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio all’atto di impugnazione, ma si debba, invece, considerare sufficiente a tal fine che la dichiarazione o elezione di domicilio venga depositata in costanza della presentazione dell’impugnazione, anche con atto separato e disgiunto, perfino antecedente alla proposizione dell’appello.

Naturalmente, lo iato temporale che si ritiene debba intercorrere nel deposito tra i due atti al fine di far ritenere la dichiarazione o elezione di domicilio come eziologicamente collegata alla presentazione dell’atto di gravame – e perciò effettuata in ossequio a quanto disposto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – non può essere prestabilito in maniera certa e definitiva in questa sede.

È una valutazione da effettuarsi caso per caso, nel rispetto del principio di ragionevolezza richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, per cui è evidente che la dichiarazione o elezione di domicilio, pur non dovendo essere necessariamente allegata all’atto di impugnazione, deve, comunque, essere depositata in costanza di esso, e cioè in termini prossimi e sostanzialmente coincidenti con quelli di presentazione dell’appello.

Ne consegue, in definitiva, l’accoglimento del motivo di ricorso proposto dall’imputato, ritenendo che costui abbia, nel caso di specie, validamente adempiuto all’onere su di lui gravante, a pena di inammissibilità ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., di depositare con l’atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, benché l’effettuazione del deposito della sua dichiarazione di domicilio sia avvenuta antecedentemente, e quindi non contestualmente, alla presentazione dell’atto di gravame.

Considerazioni conclusive

Dopo le parole e le considerazioni della cassazione che per risolvere la questione prospettata ha richiamato precedenti giurisprudenziali nazionali ed europei, ha lamentato vistose lacune legislative per arrivare a dire che comunque: “si ritiene debba intercorrere nel deposito tra i due atti al fine di far ritenere la dichiarazione o elezione di domicilio come eziologicamente collegata alla presentazione dell’atto di gravame – e perciò effettuata in ossequio a quanto disposto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – non può essere prestabilito in maniera certa e definitiva in questa sede.

È una valutazione da effettuarsi caso per caso, nel rispetto del principio di ragionevolezza richiesto dalla giurisprudenza costituzionale”, non possiamo che dire usando le parole di Ennio Flaiano: “La situazione (della giustizia) in Italia è grave ma non è seria”.