Esercizio di attività imprenditoriale in mancanza della prescritta autorizzazione: scusabilità dell’errore indotto dal parere del professionista di fiducia (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 35124/2024 ha stabilito che in tema di elemento soggettivo nelle contravvenzioni, non è scusabile l’errore dell’agente che, su suggerimento del professionista di fiducia, intraprende “sine titulo” un’attività commerciale per il cui esercizio è richiesta l’autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine, in quanto l’agente modello, ove sia dubbia la necessità del titolo, è tenuto ad astenersi dall’agire o, comunque, a richiedere informazioni qualificate alla pubblica amministrazione.

Fatto

A. L. e B. ricorrono congiuntamente per l’annullamento della sentenza del Tribunale di Pordenone che li ha dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, e li ha condannati alla pena di 3.000 euro di ammenda ciascuno.

Si imputa ai ricorrenti di aver effettuato la raccolta e il trasporto di numerosi rifiuti prodotti da terzi senza essere iscritti all’albo delle imprese di gestione ambientale e/o di rifiuti.

Il fatto è contestato come accertato il 14 dicembre 2020 allorquando i tre furono intercettati a bordo del furgone di proprietà di O., condotto da A. (titolare della omonima ditta individuale …), che trasportavano numerosi beni vetusti e usati in mancanza di FIR e di inscrizione all’albo.

Con un unico motivo deducono l’erronea applicazione dell’art. 47 cod. pen. sussistendo l’errore sul fatto indotto dai consigli del commercialista che aveva suggerito a O., una volta aperta la partita IVA, di iniziare la raccolta dei rifiuti senza conferirli nei centri di raccolta perché per tale ulteriore attività sarebbe stata necessaria altra documentazione che sarebbe giunta di lì a qualche mese.

Tutti i ricorrenti hanno di conseguenza agito nella consapevolezza della liceità della attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Decisione

La cassazione premette che l’errore sul fatto che, ai sensi dell’art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v’è errore sul fatto, bensì errore sull’interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell’applicazione della citata disposizione (Sez. 5, n. 1780 del 26/10/2021, Rv. 282471 – 01; Sez. 6, n. 32329 del 25/06/2010, Rv. 248092 – 01; Sez. 6, n. 24605 del 03/04/2003, Rv. 225569 – 01; Sez. 1, n. 7853 del 22/01/1988, Rv. 178816 – 01; Sez.5, n. 2556 del 16/01/1985, Rv. 168356 – 01).

Nel caso in esame quel che viene dedotto non è l’errore di fatto, non venendo in rilievo alcuna erronea percezione della realtà (tantomeno della natura di rifiuto delle cose trasportate), bensì quello di diritto in ordine alla liceità della propria condotta.

Con riferimento alla scusabilità dell’errore di diritto, non si può prescindere da Corte cost., sent. n. 364 del 1988 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 cod. pen. nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile.

Secondo il Giudice delle leggi, il comma primo dell’art. 27 Cost. (“La responsabilità penale è personale“) – interpretato in relazione al comma terzo dello stesso articolo ed agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 73, comma terzo, e 25, comma secondo, Cost. – non soltanto richiede la “colpevolezza” dell’agente rispetto agli elementi piu’ significativi della fattispecie tipica (e, cioè, una relazione psichica tra il soggetto e il fatto), ma anche la “effettiva possibilità di conoscere la legge penale” (e, cioè, un rapporto tra soggetto e legge), “possibilità” che rappresenta ulteriore necessario presupposto della “rimproverabilità” dell’agente e, dunque, della responsabilità penale.

Consegue che l’art. 5 cod. pen., disconoscendo – secondo il diritto all’epoca vivente – ogni collegamento tra l’obbligo penalmente sanzionato e la sua “riconoscibilità” ed equiparando all’ignoranza evitabile della legge penale l’ignoranza non colpevole, e, pertanto, inevitabile, viola lo spirito dell’intera Costituzione ed i suoi essenziali principi ispiratori, che pongono la persona umana al vertice della scala dei valori.

Pertanto, il suddetto art. 5 è costituzionalmente illegittimo – per contrasto con i parametri citati – nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile.

Al fine di qualificare l’ignoranza della legge penale (o l’errore sul divieto) come inevitabile, occorre far riferimento a criteri oggettivi, cd. “puri” o “misti” (obiettiva oscurità del testo, gravi contrasti interpretativi giurisprudenziali, “assicurazioni erronee“, ecc.), tenendo conto, peraltro, di quelle particolari condizioni e conoscenze del singolo soggetto, tali da rendere l’ignoranza inescusabile, pur in presenza di un generalizzato errore sul divieto.

Non puo’ comunque ravvisarsi ignoranza inevitabile allorché’ l’agente si  rappresenti la possibilità che il fatto sia antigiuridico, salva l’ipotesi di dubbio oggettivamente irrisolvibile (attinente, cioè, alla necessità di agire o non agire per evitare la sanzione).

Deve, invece, di regola ritenersi che l’ignoranza sia inevitabile allorché’ l’assenza di dubbi sull’illiceità del fatto dipenda dalla personale non colpevole carenza di socializzazione del soggetto. 4.3.Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885 – 01, all’indomani della pronuncia del Giudice delle leggi, aveva ritenuto di stabilire quali fossero i limiti della inevitabilità dell’ignoranza incolpevole affermando che per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione“, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia.

Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una “culpa levis” nello svolgimento dell’indagine giuridica.

Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (nel senso che l’ignoranza da parte dell’agente sulla normativa di settore e sull’illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza della colpa, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione, Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Oggero, Rv. 268000 – 01.

Più in generale, con riferimento alla buona fede nelle contravvenzioni, è stato più volte affermato il principio secondo il quale la cosiddetta “buona fede” è configurabile ove la mancata coscienza dell’illiceità del fatto derivi non dall’ignoranza dalla legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell’autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma (Sez. 3, n. 29080 del 19/03/2015, Rv. 264184 – 01; Sez. 3, n. 49910 del 04/11/2009, Rv. 245863 – 01; Sez. 3, n. 172 del 06/11/2007, Rv. 238600 – 01; Sez. 3, n. 4951 del 17/12/1999, Rv. 216561 – 01; Sez. 3, n. 8860 del 01/07/1993, Rv. 197013 – 01; Sez. 3, n. 2336 del 31/01/1992, , Rv. 189453 – 01).

Più recentemente è stato ribadito che la buona fede che, nei reati contravvenzionali, esclude l’elemento soggettivo ben può derivare da un fattore positivo correlato a un comportamento dell’Autorità amministrativa preposta alla tutela dell’interesse formante oggetto della disposizione normativa, idoneo a determinare nel trasgressore uno scusabile convincimento circa la liceità della condotta tenuta, ma tale principio dev’essere, comunque, valutato alla luce della gerarchia delle fonti di normazione e della conoscenza di esse che può discendere dal ruolo rivestito dal predetto agente (Sez. 4, n. 14077 del 05/03/2024, Galli, Rv. 286158 – 01).

1n alcun modo, pertanto, il consiglio del professionista può essere considerato elemento positivo idoneo a indurre in errore scusabile il titolare di un’impresa sulla necessità dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti che costituisce oggetto della propria impresa, a maggior ragione se si considera che nel caso di specie il trasporto veniva effettuato senza nemmeno il formulario di identificazione (FIR) di cui all’art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006.

La scusabilità dell’errore deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell”homo eiusdem professionis et condicionis“, sicché in alcun modo può dirsi scusabile l’errore di colui il quale intraprenda un’attività imprenditoriale per il cui esercizio è richiesta l’autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine.

11 dubbio impone, semmai, l’astensione o comunque sollecita la adozione di informazioni qualificate presso l’amministrazione pubblica, non di certo presso un consulente privato.