Riprendiamo la pubblicazione dallo scrigno delle meraviglie della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Una lettura sempre istruttiva.
Abbiamo “compulsato”, come direbbe un mio stimato collega le decisioni del 2023 ed abbiamo scoperto la sottile differenza tra il divulgare notizie coperte da segreto e non pubblicabili e il divulgare “atti del procedimento coperti da segreto”.
Senza aggiungere nulla riportiamo la sentenza numero 15 del 2023:
“Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – La divulgazione anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione – Divulgazione di notizie e non di atti- Illecito disciplinare – Insussistenza
L’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. u) nella prima parte sanziona «la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione».
Pertanto, non integra l’illecito la condotta del Sostituto procuratore che divulga non già specifici «atti», ma notizie relative agli stessi.
Riferimenti normativi: decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. u) “.
Come direbbe Totò: “alla faccia del bicarbonato di sodio”.
