Abbreviato condizionato non ammesso: la richiesta di abbreviato “secco” preclude la contestazione del rigetto (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 20527/2024 ha ricordato che è preclusa all’imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato “secco”, la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo “in limine litis”, ai sensi dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all’assunzione di prove integrative.

Il principio vale anche nel caso in cui l’opzione sia effettuata contestualmente alla richiesta di abbreviato condizionato e per l’ipotesi in cui quest’ultima non venga accettata, come espressamente consentito dall’art. 438, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. E d’altra parte, una volta avuto legittimo ingresso il giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva, al cui esercizio l’imputato ha rinunziato nel mentre ha acconsentito alla celebrazione del rito alternativo (da ultimo, Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Rv. 276395-02).

Si segnala l’ulteriore giurisprudenza sul punto (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Rv. 278826-01; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 260532-01; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Rv. 248477-01).

Fatto

L’imputato aveva chiesto che il processo a suo carico fosse definito con il rito abbreviato, condizionato all’effettuazione di perizia diretta alla trascrizione delle registrazioni telefoniche, in atti riprodotte (in tesi) in modo parzialmente contraddittorio e determinanti ai fini della prova.

Solo in subordine aveva chiesto che si procedesse nelle forme dell’abbreviato puro.

Il G.u.p. aveva rigettato la prima richiesta e accolto la seconda, ma così deliberando, secondo la prospettazione della difesa, aveva mancato di dare corso ad un’integrazione probatoria di assoluta importanza, con ricadute sulla tenuta del giudizio di penale responsabilità.