Avvocato e diffamazione negli atti difensivi: assolto anche se il giudice ha ordinato la cancellazione ex art. 89 cpc (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 20520 depositata il 23 maggio 2024 ha stabilito che in tema diffamazione in scritti e discorsi pronunciati dinanzi all’autorità giudiziaria la cancellazione ordinata dal giudice, ai sensi dell’articolo 89 comma secondo cpc, non preclude il riconoscimento dell’esimente prevista dall’articolo 598 c.p.

La Suprema Corte ha sottolineato che ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’articolo 598 Cp per le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, sono necessarie due condizioni, vale a dire che le offese concernano l’oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi all’autorità giudiziaria o a quella amministrativa e che le stesse abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta: ne consegue che deve assolto dall’imputazione di diffamazione aggravata per le offese contenute in uno scritto difensivo a nulla rilevando la cancellazione ordinata dal giudice civile ex articolo 89, secondo comma, Cpc dovendosi ritenere che le offese non necessarie, pur non essendo giustificate nell’ambito processual-civilistico, rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 598 Cp, sempre che concernano l’oggetto della controversia.
L’articolo 598 c.p.. concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale nel sostenere la tesi prospettata o comunque nell’ottica dell’accoglimento della domanda proposta (Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269075 – 01; Sez. 5, n. 12057 del 23/09/1998, Rv. 214354-01), quand’anche esse non siano necessarie e riguardino passaggi non decisivi dell’argomentazione (Sez. 5, n. 6495 del 28/01/2005, Rv. 231428 – 01).

Deve essere esclusa, invece, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l’interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell’argomentazione (Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, cit.; Sez. 5, n. 40452 del 21/09/2004, Rv. 230063).