Processo minorile ed estinzione del reato per condotte riparatorie poste in essere dall’esercente la potestà genitoriale (di Riccardo Radi)

Nel processo minorile c’è una certa diffidenza da parte dei giudici nell’applicare l’estinzione del reato per condotte riparatorie.

Come nostro solito, parliamo di un caso concreto riferito ad un minore rinviato a giudizio per oltraggio a pubblico ufficiale ex articolo 341 bis c.p.

Il difensore procede a contattare gli agenti coinvolti e il loro comando e il minore invia una lettera di scuse per l’accaduto con l’offerta di una somma di denaro a titolo di riparazione per il danno cagionato.

All’udienza preliminare il difensore deposita preliminarmente l’accettazione dell’offerta risarcitoria sottoscritta dagli agenti e la dichiarazione del Comando di Polizia che “considerato l’atteggiamento di resipiscenza manifestato dal minore M.R. questo Comando per le finalità processuali connesse a quanto previsto dall’articolo 341-bis comma 3 è da intendersi risarcito”.

La difesa chiede al giudice preliminarmente di emettere una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato ex articoli 129 cpp e 341-bis comma 3 c.p.

Il giudice legge e rilegge le carte, esprime perplessità e richiama: “Una dottrina magari datata ma sempre attuale” (come contrastare tale preciso assunto?) e la circostanza che la riparazione provenga dai genitori come se questi fossero dei terzi sconosciuti.

Si percepisce una sorta di prevenzione da parte del giudice minorile che sembra adombrarsi per non poter esercitare, nel caso specifico, una funzione paternalistica che lo vede ergersi in udienza a raccogliere il pentimento del minore e la sua consapevolezza per l’errore commesso.

La produzione della documentazione in atti e il sostanziale superamento della fase dell’udienza preliminare sembra disturbare il giudicante che si sente sminuito nel suo compito.

La difesa con la calma e la serenità che deve sempre contraddistinguerla (oramai mi definisco un bonzo del diritto, una sorta di monaco tibetano e in silenzio tra me e me ripeto Om Om Om) provo a sottolineare la sostanziale parificazione delle condotte riparatorie effettuate dall’esercente la responsabilità genitoriale in occasione del processo celebrato verso il minore imputato, atteso che la sua incapacità legale di agire lo renderebbe, almeno astrattamente, impossibilitato ad adempiere autonomamente a quanto richiesto dall’art. 162-ter c.p. e, di conseguenza, lo escluderebbe ex lege dal godimento del beneficio istituito dalla Riforma Orlando (con l’ulteriore risultato di rendere incostituzionale la nuova disposizione per contrasto con il principio di uguaglianza fra imputato minorenne e imputato maggiorenne).

Anche il PM è d’accordo e il giudice con i due giudici onorari con espressione dubbiosa si ritira in camera di consiglio.

Nell’attesa, che si prolunga, continuo nella mia meditazione trascendentale e mi immagino come una sorta di Hare Krishna e medito ripetendo il mantra: “Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare” e mentre sono estasiato e quasi in stato trascendentale vengo richiamato alla realtà.

Entra il giudice che con riluttanza prende atto della rilevanza delle condotte riparatorie poste in essere dall’esercente le potestà genitoriale di imputato minorenne.

Quanta fatica nella vita giornaliera dell’avvocato anche per cose che sembrano pacifiche ma per fortuna che c’è Hare Krishna.