Opposizione alla revoca del gratuito patrocinio: il giudizio si svolge secondo le regole del processo penale (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 19376/2024, udienza del 7 maggio 2024, ricorda che da tempo in sede di legittimità si è consolidato l’indirizzo per cui le controversie che vertono sull’ammissione alla fruizione del diritto al patrocino a spese dello Stato, nelle quali assume un rilievo preminente l’effettività della difesa nel processo penale, hanno carattere accessorio al processo penale appunto dalle cui regole occorre dunque attingere.

Si è già puntualizzato che il ricorso avverso il provvedimento emesso nel giudizio di opposizione alla revoca del decreto di ammissione, ovvero al rigetto della ammissione deve essere proposto alle sezioni penali della Corte di cassazione, (Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Rv. 250134; Sez. 4 n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254; Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Rv. 283424).

Deve riaffermarsi il principio che lo stesso sistema delle preclusioni processuali – la cui utilità è esclusivamente rivolta, in un processo di parti, a regolare in modo ordinato la definizione della materia del contendere e delle modalità di accertamento dei fatti che ne formano oggetto – è incompatibile con un procedimento il cui oggetto è predefinito ed in cui le modalità di accertamento sono largamente prestabilite dalla legge, nel quale, tuttavia, l’obiettivo non è quello di decidere su una controversia fra parti contrapposte, ma esclusivamente quello di verificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza, per ottenere la concessione del patrocinio a spese dello Stato.

Il provvedimento impugnato, dunque, richiama non correttamente l’art. 99 Dpr. 115/02 e gli artt. 309 e 181 cod. proc. civ. Ciò che rileva è il tempestivo deposito dell’atto introduttivo, che realizza la edictio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale e che nessuna decadenza per detta inattività risulta espressamente prevista né per la presenza dell’interessato o del difensore (cfr Sez. 4 n. 4944, del 12.01.2023 n.m.).

 Deve essere quindi ribadito che il procedimento previsto dall’art. 99 d.p.r. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell’innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (Sez. 4, n. 10009 del 3/12/2021, dep. 2022, Rv. 282858).

Da tali considerazioni, segue che erroneamente e sulla base di ritenute violazioni processuali in realtà del tutto inesistenti relative all’assenza delle parti, il Tribunale ha disposto il sostanziale rigetto dell’opposizione, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

Pertanto, va disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per nuovo esame.