Medico di guardia: rifiuta un atto d’ufficio se, richiesto di intervenire a domicilio da un paziente che riferisce una grave sintomatologia, non interviene immotivatamente (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 11085/2024, udienza del 17 gennaio 2024, ricorda che l’art. 13 D.P.R. n. 41 del 1991 stabilisce che il medico in servizio di guardia deve rimanere a disposizione «per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti» e durante il turno «è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti».

È di tutta evidenza che, in base alla norma citata, la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare spetti alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sia sulla base della sintomatologia riferitagli che sulla base della propria esperienza.

Tale valutazione, però, è sindacabile dal giudice di merito, in forza degli elementi di prova sottoposti al suo esame, per accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata sulla base di dati di ragionevolezza, desumibili dallo specifico contesto e dai protocolli sanitari applicabili, oppure costituisca un pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri (Sez. VI, n. 34535 del 29 luglio 2019, Gelfi; Sez. VI, n. 23817 del 30 ottobre 2012, dep. 2013, Rv. 255715).

Costituisce, pertanto, consolidato orientamento interpretativo di legittimità quello secondo il quale integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l’intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni di salute del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave, trattandosi di un reato di pericolo per il quale a nulla rileva che lo stato di salute del paziente si riveli in concreto meno grave di quanto potesse prevedersi.

In sostanza, il delitto è integrato ogni qualvolta il medico di turno, pubblico ufficiale, a fronte ad una riferita sintomatologia ingravescente e alla richiesta di soccorso, che presenti inequivoci connotati di gravità e di allarme, neghi un atto non ritardabile, quale appunto quello di un accurato esame clinico volto ad accertare le effettive condizioni del paziente (Sez. VI, n. 29927 del 23 maggio 2023; Sez. VI, n. 23817 del 30 ottobre 2012, dep. 2013, Rv. 255715; Sez. VI, n. 31670 del 5 giugno 2007, Rv. 236935).