Patrocinio a spese dello Stato e società di mutuo soccorso (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con ordinanza numero 11554/2024 ha stabilito che il concetto di attività economica contemplato nell’articolo 119 del dpr 115/02 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali la suddetta attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico: ne consegue che il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso alla società di mutuo soccorso.

Fatto

Con ordinanza il Tribunale di Padova respinse l’opposizione di M. Società operaia di mutuo soccorso volta a reclamare il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale – dopo aver premesso che la verifica della situazione reddituale della reclamante ad opera del giudice del merito (con la conseguente eventuale revoca del gratuito patrocinio) rientrava nell’ambito dei poteri conferiti a quest’ultimo – affermava che, nella specie, la revoca appariva giustificata dall’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, ex art. 136 comma 2° DPR n. 115/2002.

Infatti, pur mancando lo scopo di lucro, sarebbe stata invece sussistente un’attività economica, intesa sia come attività produttiva di vantaggi economici, sia come attività esercitata secondo un metodo economico.

Contro la predetta ordinanza, ricorre per cassazione M.

Decisione

La Cassazione premette che nel caso di specie è necessaria la verifica che effettivamente i beneficiari siano enti a finalità solidaristica, che operino nell’interesse economico dei soci con cui intrattengano una relazione non solo commerciale, ma personale, in cui essi partecipino attivamente e abbiano diritto a un’equa ripartizione dei risultati economici (Sez. 5, n. 34343 del 23 dicembre 2019).

Ha aggiunto che gli utili di esercizio conseguiti da un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, inerenti a tale attività e derivanti dai contributi al medesimo versati per obbligo di legge, ai sensi dell’art. 11, 4° comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative e dai consorzi aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, non costituiscono reddito prodotto e sono esenti da imposta, attesa la loro finalità  mutualistica volta al conseguimento di un interesse pubblico mentre tale esclusione non vale per tutte le altre entrate, quali i frutti ed i ricavi in genere della gestione economica, che possano confluire al fondo medesimo (Sez. 5, n. 26413 del 30 dicembre 2010).

Insomma, lo scopo mutualistico può avere graduazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall’assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria, che, attenuandosi il fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un’attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro.

Così, anche la posizione del socio cooperativo va distinta da quella del socio di una società di capitali, in quanto quest’ultimo persegue un fine puramente speculativo, mentre il primo mira di regola ad un risultato economico e ad un vantaggio patrimoniale diverso dal lucro, o comunque peculiare e variante a seconda del ramo di attività cooperativa esercitato dalla società.

Tale vantaggio non è costituito (o almeno non lo è prevalentemente) dalla più elevata remunerazione possibile del capitale investito, ma dal soddisfacimento di un comune preesistente bisogno economico (di lavoro, del bene casa, di generi di consumo, di credito ed altri), con la congiunta consecuzione di un risparmio di spesa per i beni o i servizi acquistati o realizzati dalla propria società, come nelle cooperative di consumo, oppure di una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti, come nelle cooperative di produzione e di lavoro (Sez. 1, n. 25478 del 10 ottobre 2019; Sez. 1 n. 9513 dell’8 settembre 1999).

Dal quadro appena esposto si evince che non è possibile affermare in linea di principio che l’attività esercitata da M. sia necessariamente di carattere economico, solo perché è volta ad assicurare un vantaggio ai suoi soci, attraverso l’attività d’istituto.

Posto che qualunque attività umana è suscettibile di valutazione economica, costringere in un concetto omnicomprensivo anche quelle realtà in cui il profilo del vantaggio monetario è puramente strumentale o ipotetico rispetto alla finalità solidaristica condurrebbe all’assurdo di considerare come dedite ad un’attività speculativa tutte le organizzazioni in grado di svolgere un’attività giuridicamente rilevante.

In definitiva, l’attività economica di cui all’art. 119 D.P.R. n. 115/2002 va rettamente intesa, in modo da ricomprendere non qualsivoglia attività, ma solo quelle che di fatto perseguano il fine lucrativo mediante un’organizzazione economica di tipo produttivo, ferma restando la necessità dello scrutinio circa la ricorrenza delle altre condizioni previste dall’art. 76 e ss. della stessa normativa (Corte Cost. n. 128 del 1° giugno 2016, ha in proposito affermato “affinché un’associazione possa essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non è sufficiente la duplice condizione negativa dell’assenza dello scopo di lucro e dell’esercizio dell'”attività economica”, ma risulta necessaria anche la concomitante sussistenza delle «ulteriori condizioni previste dalla legge, ovvero il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa”).

In tal senso depone l’opinione consolidata di questa Suprema Corte – che ha ben presente le peculiarità degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) – secondo cui vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, non rilevando ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse (Sez. U, n. 9661 del 23 aprile 2009; Sez. U, n. 24883 del 9 ottobre 2008).

Tant’è che, per opinione pacifica, le società di mutuo soccorso sono considerate enti equiparabili alle ONLUS di diritto di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 (Sez. 5, n. 17252 del 27 giugno 2019).

Sulla scorta di quanto esposto, va affermato il seguente principio di diritto: “Il concetto di attività economica contemplato nell’art. 119 D.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali la suddetta attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico”.