Sequestro preventivo: il ritardo nella notifica non determina alcuna nullità (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 16188/2024, udienza del 10 aprile 2024, ha ricordato che, in tema di misure cautelari reali, la mancata esecuzione o la mancata notifica del decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari, su richiesta del PM, che ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. ultimo comma va notificato all’interessato e quindi anche al terzo non indagato come tale, che abbia la disponibilità del bene temporaneamente vincolato, non determina alcuna nullità, né comporta l’inefficacia del decreto stesso, producendo soltanto l’effetto di ritardare la decorrenza del termine d’impugnazione da parte dell’interessato, poiché l’inefficacia consegue alla sola ipotesi di sequestro d’urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini previsti dall’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la trasmissione del verbale al pubblico ministero del luogo in cui il provvedimento è stato eseguito o in caso di mancata convalida del giudice nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell’art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen. (Sez. 3 – n. 4885 del 04/12/2018 Cc. (dep. 31/01/2019) Rv. 274851 – 01).

Si è anche al riguardo osservato, più in generale, che il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l’impugnazione. Ne consegue che il ritardo nella notifica, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l’effetto di differire la decorrenza del termine d’impugnazione per l’interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016 Cc. (dep. 28/09/2016).

Attraverso la presentazione della istanza di riesame, si concretizza l’esercizio, inalterato, del diritto di difesa, una volta che l’interessato abbia conoscenza del provvedimento reale, con decorrenza del termine per proporre riesame da tale ultimo momento. Allo stesso tempo, e in linea con il sopra prospettato quadro, ove il terzo non abbia proposto riesame è corretto il rilievo, affermato in sede di legittimità, per cui in tema di misure cautelari reali, l’avviso di fissazione dell’udienza di riesame, oltre che al pubblico ministero e al difensore, deve essere notificato a colui che abbia proposto la relativa richiesta e non anche a tutti coloro che sarebbero legittimati a proporre l’impugnazione (Sez. 5, n. 19890 del 27/01/2012 Rv. 252519 – 01).