Continuazione tra reati: sì se sono frutto di un unico disegno criminoso, no se dipendono da un’abitudine criminosa (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 9287/2024, udienza del 31 gennaio 2024, ricorda che la giurisprudenza di legittimità distingue tra “la spinta criminosa, o movente pratico, sottesa alle plurime violazioni di legge, e l’unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato” (Sez. 5, sentenza n. 21326 del 06/05/2010, Rv. 247356).

Il medesimo disegno criminoso, infatti, per sua natura è un atteggiamento psicologico che si esaurisce nel periodo di tempo strettamente necessario a definire l’ideazione nelle linee essenziali dei reati che l’agente si propone di commettere; la spinta criminosa (ad es., il bisogno di denaro) può, invece, ripresentarsi anche una volta esaurita l’attuazione del disegno criminoso unitario e, se soddisfatta dall’agente nel medesimo modo, può rivelare un’abitudine criminosa, che, al contrario del medesimo disegno criminoso di cui all’art. 81 cod. pen., è prolungata nel tempo. La tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, è, infatti, una “scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni” a delinquere (Sez. U, sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Nel caso in esame, la commissione reiterata da parte del condannato di truffe online per un periodo di tempo prolungato (21 ottobre 2011, 2 novembre 2011, 1 agosto 2012, 11 aprile 2013, 30 settembre 2013, 23 ottobre 2013, 14 novembre 2013, 3 ottobre 2014, 18 marzo 2015, 17 aprile 2015, 19 giugno 2015, 16 luglio 2015, 24 luglio 2015, 8 agosto 2015, 20 ottobre 2016, 9 giugno 2017, 12 agosto 2017) è stata, pertanto, ritenuta in modo non illogico indicativa di un’abitudine criminosa, espressiva della scelta di vita effettuata dal condannato in quel periodo storico di trarre il proprio sostentamento da questa tipologia di reati.