Alcoltest: le forze dell’ordine possono eseguirlo senza avvisare o attendere l’avvocato (di Riccardo Radi)

La Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza numero 12178/202424 nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la sentenza era nulla stante il mancato avviso al difensore di fiducia, nonostante fosse intervenuta la nomina, ed il mancato avviso all’imputato che poteva farsi assistere dal difensore di fiducia – ha affermato il principio secondo cui non sussiste per la polizia giudiziaria l’obbligo di dare avviso al difensore di fiducia dell’interessato del compimento dell’atto irripetibile ed urgente (art. 356 c.p.p.).

Fatto

Il ricorrente, con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione all’art 356 cod. proc. pen.

Ha dedotto la nullità degli accertamenti urgenti con conseguente mancanza di prova legale in ordine allo stato di ebbrezza dell’imputato; ha rilevato che, nel caso di specie, gli operanti non avevano comunicato al difensore di fiducia la facoltà di assistere all’atto irripetibile consistente nell’accertamento etilometrico; ha esposto che, dalla lettura del verbale di accertamenti urgenti, si evinceva solo che il difensore di fiducia non era presente, ma ciò era avvenuto perché lo stesso non era stato avvisato dell’espletamento dell’atto irripetibile; dunque, a nulla valeva la natura di atto urgente fatta valere dalla sentenza impugnata per giustificare la legittimità del procedimento tecnico.

Decisione

La Suprema Corte premette che occorre rammentare che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo solo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentate dell’alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test, ma tali avvisi non devono, invece, essere dati al conducente all’atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi, quali il blow test (cfr: Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015 Ud. (dep. 05/02/2015) Rv. 263025 – 01 Sez. 4, n. 10081 del 14/02/2019 Cc. -dep. 07/03/2019- Rv. 275274; in motivazione; Sez. 4, n. 10850 del 12/02/2008, Rv. 239404; nella stessa linea, Sez. 4, n. 16553 del 26/01/2011, Rv. 250310).

Dunque, deve ritenersi che gli esami previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 186 C.d.S. (accertamento con etilometro, esami clinici presso le strutture sanitarie) per controllare il tasso di alcool nel sangue debbano ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354, comma 3, del codice di procedura penale.

Di conseguenza, come è avvenuto nel caso di specie, va applicato l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.).

Inoltre, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo incondizionato di attendere l’arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall’interessato, per il compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso da tale suddetta (Sez. 4, n. 5860 del 10/11/2021 dep. 2022, Rv. 282639 – 01).