Principio di autosufficienza dei ricorsi: le visioni agli antipodi della Cassazione civile e della Cassazione penale (di Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 5^, ordinanza n. 7352/2024, pubblicata il 19 marzo 2024, pronunciandosi su un ricorso di EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA avverso la sentenza di una Commissione tributaria regionale ed in particolare, per ciò che qui interessa, su un’eccezione di inammissibilità del ricorso medesimo sollevata dai controricorrenti per difetto di specificità ed autosufficienza, ha ribadito un interessante principio di diritto, nei termini che seguono.

Il collegio di legittimità ha premesso che l’eccezione in questione era stata formulata addebitando alla ricorrente di non avere fornito elementi per consentire alla Corte di verificare, alla luce del ricorso, i documenti di cui essa assumeva la tempestiva produzione in giudizio e l’illegittima omessa considerazione con riferimento ai singoli appellanti odierni controricorrenti, non specificando quali sarebbero le relate di notifica effettivamente prodotte né tanto meno indicando in quali atti del processo fossero stati allegate o trascrivendone il contenuto. 

Ciò premesso, il collegio ha disatteso l’eccezione facendo propria la giurisprudenza della Corte EDU ed il suo monito ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità (Omar vs. Francia; Beller vs. Francia), chiarezza e prevedibilità (Faltejsek vs.Rep. Ceca) e, dunque a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale (Adreyev vs. Estonia; Reklous & Davourlis vs. Grecia; Efstathiou et autres vs. Grecia), senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile nei dati convenzionali di riferimento dell’art. 6 CEDU (conf. Cass. n. 7645 del 2014). 

Ha ricordato ancora che, alla luce di detti principi e anche di quelli contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, le Sezioni unite civili, con ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 hanno statuito che “Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito” (così, in senso conforme, Cass. n.12259 del 14.04.2022).

La Cassazione civile ha affermato un principio condivisibile senza riserve ma, ciò nonostante, non condiviso dalla Cassazione penale.

Così, tra le migliaia di sentenze disponibili, basta citare Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 11402/2024, udienza del 28 febbraio 2024, deposito del 21 marzo 2024, secondo la quale “occorre ricordare il consolidato principio, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). D’altronde, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419)“.

Visioni agli antipodi, dunque, e non è dato comprendere come sia possibile un simile conflitto posto che ricade non su uno specifico istituto ma su un principio di sistema valido per la giurisdizione penale come per quella civile.

Del resto, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, e specificamente la sentenza Succi c. Italia, (per la cui analisi dettagliata, si rimanda, volendo, ad un nostro precedente post, a questo link), valorizzata dalle Sezioni unite civili nella pronuncia sopra citata, pur avendo risolto questioni connesse alla giurisdizione civile, è fondata su argomentazioni palesemente estensibili anche alla giurisdizione penale.

Uno dei tanti enigmi della nostra Corte Suprema.