La Corte costituzionale, con la recente sentenza n.217 del 11 dicembre 2023 (udienza del 21 novembre 2023), ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 628, quinto comma, c.p. nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 c.p. allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628.
La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Torino con ordinanza del 7 luglio 2022 con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione nel processo che vedeva imputata una donna per il reato di tentata rapina aggravata dall’uso di un’arma e della commissione del fatto in luogo di privata dimora.
Dalla perizia disposta dal suddetto Tribunale era emerso che l’imputata soffriva di un disturbo schizo-affettivo connesso all’uso di sostanze stupefacenti con sintomi psicotici di tipo delirante e di alterazione dell’umore di tipo prevalentemente disforico e che, quindi, la sua capacità di intendere e volere era grandemente scemata.
Poiché il legislatore ha stabilito il divieto di prevalenza ed equivalenza di tutte le attenuanti rispetto alle aggravanti previste dall’art. 628 c.p. ad eccezione della circostanza della minore età di cui all’art. 98 c.p., il Tribunale di Torino ha ritenuto contraria al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. la mancata estensione di tale deroga anche all’attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p.
Il ragionamento condotto dal Tribunale rimettente e condiviso dalla Corte costituzionale parte dalla considerazione che la condizione dell’imputato minorenne e quella dell’imputato parzialmente incapace siano sostanzialmente equiparate nel nostro ordinamento nel senso che sia la minore età che il vizio parziale di mente diminuiscono la capacità di autocontrollo e di discernimento.
Ritiene in conclusione, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, che non superi lo scrutinio di legittimità costituzionale al metro dell’art. 3 Cost. la scelta del legislatore di non estendere al condannato affetto da vizio parziale di mente la stessa regola derogatoria prevista per l’imputato minorenne.
