L’impossibilità di depositare istanze di ammissione al patrocinio statale innanzi al GIP (di Michele Piro)

Il 29 dicembre 2023, con Decreto ministeriale n. 217, veniva introdotto il «regolamento recante: Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44».

La norma in esame è stata introdotta al fine di regolare le modalità di deposito degli atti del processo penale: mediante il portale telematico, con PEC o in cartaceo.  

In particolare, l’art. 3 del decreto dispone che possono essere adottate anche modalità non   telematiche di deposito per alcuni atti, stabilendo i termini di transizione al nuovo regime. Al comma 8 dell’articolo si afferma: «A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella  fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli  articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale».

In buona sostanza, in fase di indagini preliminari, la suddetta disposizione impone agli avocati il deposito degli atti con l’utilizzo esclusivo del portale telematico. Tuttavia, allo stato, come riscontrato da molti colleghi, il sistema non permette di effettuare tutti i depositi previsti in via esclusiva sulla piattaforma.

Ad esempio, se il difensore deve depositare una opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. per un soggetto vittima di reati da codice rosso e, pertanto, volesse depositare contestualmente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, il deposito è obbligatorio per entrambi gli atti sul “Portale dei depositi penali”.

Ovviamente, per fare ciò è necessario depositare preventivamente e tempestivamente la nomina di difensore della persona offesa sul portale, ottenere l’accettazione – senza questo passaggio non si apre il fascicolo telematico all’interno del quale introdurre gli atti da depositare – e poi accingersi a depositare gli atti sul portale.

A questo punto, il difensore procederà a depositare, come primo atto, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, in modo da consentire all’assistita/o di ottenere il beneficio del patrocinio Statale anche in relazione al successivo atto ex art. 410 c.p.p.

Se si accede al fascicolo telematico dell’assistita/o e si seleziona “deposita atto successivo”, si apre la tendina con tutti gli atti depositabili, tra i quali risulta anche l’“ammissione al gratuito patrocinio (art 78 T.U. 115/2002)”.

Una volta selezionato l’atto desiderato, si apre una maschera da compilare.

Tuttavia, in alto a destra della schermata, è possibile osservare l’icona di caricamento che ruota in continuazione, proprio come se il portale fosse bloccato nella fase di elaborazione.

È in questo momento che il portale regala una spiacevole sorpresa: se si inizia a compilare la maschera, indicando alla voce “tipo ufficio” la dicitura “Giudice per le Indagini Preliminari” e alla voce “distretto” la dicitura “Roma”, il sistema non consente la compilazione dei campi residui, risultando il deposito impossibile.

Purtroppo, al momento della stesura di questo articolo, la situazione è ancora immutata.

A ben vedere, un prudente utilizzo dello strumento elettronico avrebbe imposto verifiche stringenti in ordine al suo reale funzionamento, sulla base del quale modulare l’intervento normativo.

In altri termini, non si comprende perché il legislatore abbia deciso, repentinamente, di imporre, come mezzo esclusivo per il deposito degli atti processuali, uno strumento ancora non predisposto a svolgere la sua funzione.

Appare inaccettabile che, allo stato, proprio in virtù della citata novella, il difensore non possa depositare le istanze di ammissione a patrocinio statale in conformità al parametro legale, dovendo ricorrere a modalità che – stando al dettato della norma – potrebbero (rectius dovrebbero) generare la inammissibilità dell’atto.

La speranza è che qualcuno si occupi al più presto del funzionamento del “Portale dei depositi penali” per consentire a tutti gli avvocati e ai loro assistiti, di far valere pienamente i propri diritti.