Bancarotta fraudolenta documentale: necessario il dolo specifico (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 8921 depositata il 29 febbraio 2024 ha ribadito che le condotte riferibili alla ipotesi di sottrazione e distruzione dei libri e delle scritture contabili, cui va equiparata l’omissione, integrano gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo laddove sorrette da dolo specifico; solo, cioè, qualora si accerti che scopo di esse sia quello di recare pregiudizio ai creditori.

Ed è proprio tale finalità a distinguere la bancarotta fraudolenta da quella semplice documentale, prevista dall’articolo 217 L.F. e punita anche a titolo di colpa, con riferimento all’omissione della tenuta delle scritture.

Ricordiamo che la Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 18320/2020 aveva stabilito che Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (fattispecie relativa all’occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore).