Giudizio di revisione: evoluzione tecnologico- scientifica e prova nuova (di Raffaele Vitolo)

Introduzione: concetto di prova nuova o valutazione diversa

La riflessione è stata originata da Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 1519/2021, udienza del 23 novembre 2020, decisione che ha dichiarato inammissibile una richiesta di revisione della sentenza di condanna fondata su nuovi accertamenti scientifici (si trattava, nel caso di specie, di un esperimento giudiziale tramite Google Maps), ritenendoli privi di sicura affidabilità̀ tecnica degli stessi e quindi inadatti a rappresentare una “prova nuova”.

La Corte sottolinea ed evidenzia l’orientamento consolidato e la concezione classica di “prova nuova” idonea a superare la resistenza del giudizio di cognizione, al fine di ribaltare l’esito, e, quindi, di conseguenza, l’affidabilità̀ degli elementi nuovi, capaci a mettere in discussione gli effetti del giudicato penale: “ciò̀ avuto riguardo al principio secondo cui non costituisce prova “nuova” una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già̀ valutati, in quanto quest’ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già̀ conosciute e delibate nel procedimento, sostanzialmente in una mera “rilettura” di un medesimo dato di fatto già̀ processualmente accertato in via definitiva”. La Suprema Corte di Cassazione, anche per gli strumenti tecnologici e per l’evoluzione di quest’ultimi, perimetra l’ammissibilità al giudizio di revisione al superamento del vaglio di novità̀, di decisività̀ e di scientificità̀ in modo da ottenere una diversa e nuova valutazione dell’intero esito di accertamento e di cognizione, poiché́ affermando la possibilità̀ di sottoporre a revisione un giudizio, solo ed esclusivamente sul presupposto dell’evoluzione della tecnologia, potrebbe, se così avvenisse, rappresentare uno stravolgimento totale di alcuni assiomi e pilastri della procedura penale e della certezza del diritto, e, senza dubbio, con estrema preoccupazione, porterebbe a snaturare le finalità̀ e gli obiettivi dell’impugnazione straordinaria per eccellenza. Non si può̀ auspicare la trasformazione del giudizio di revisione in un tentativo di elusione delle norme sul giudicato penale, e, legiferare de facto, attraverso una interpretazione estensiva, l’opportunità̀ di esercitare una “quarta” impugnazione tardiva, o, addirittura, sine termino, superando la tassatività̀ dell’articolo 630 del codice di procedura penale, utilizzando la mera argomentazione dello sviluppo tecnologico senza l’obbligo di dimostrazione dell’affidabilità̀ tecnica, e, pertanto, assumendosi la responsabilità̀ di rischiare di mettere in crisi il dedotto ed il deducibile coperto dal giudicato penale.

Esperimento giudiziale nel giudizio di revisione: attendibilità di “Google Maps”

Bisogna interrogarsi sulla possibilità̀ di avviare un processo di revisione sulla richiesta di rinnovazione di esperimento giudiziale effettuato tramite “Google Maps” poiché́ l’evoluzione tecnologica potrebbe essere potenzialmente idonea a ribaltare il risultato ultimo di condanna del soggetto che richiede ed attiva il mezzo di impugnazione straordinario. L’orientamento della Suprema Corte italiana consolida, e, circoscrive questa opportunità̀ sempre e solamente al discorso di non “intaccare” la natura ed il concetto di prova nuova. Infatti “è inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna fondata su nuovi accertamenti scientifici ove manchi la riconosciuta affidabilità̀ tecnica degli stessi, difettando la natura di “prova nuova”. Bisogna tenere in considerazione la possibilità̀ di richiedere il giudizio di revisione per rivalutare un esperimento giudiziale dato la diversa attendibilità̀, derivante dalla variazione e dall’evoluzione scientifica e tecnologica. Il condannato è obbligato ad allegare la dimostrazione in concreto della dubbia scientificità̀ dell’accertamento ed è tenuto in modo specifico ad indicare le variabili tecnico-scientifiche, e l’incidenza di queste ultime, derivante dall’evoluzione tecnologica, sulla decisione definitiva.

Conclusione

L’ordinamento processuale penalistico riconosce la possibilità̀ di crisi del sistema, prevedendo una puntuale normativa al fine di poter mettere in discussione una sentenza passata in giudicato, in casi tassativi e regolarmente previsti dalla legge.

La funzione in concreto dello sviluppo tecnologico e l’esatta indicazione dell’evoluzione scientifica vanno indicate specificamente e dettagliatamente in sede di richiesta di giudizio di revisione. Va studiato se l’astratta riferibilità̀ al progresso scientifico- tecnologico, in tema di attendibilità̀ della prova o di falsità̀ della testimonianza assunta (caso di un collaboratore di giustizia), se è condizione insufficiente per superare il vaglio di ammissibilità̀.

È proprio in questa ottica, che la presente analisi potrebbe fungere da strumento utili per favorire l’ammissione al giudizio di revisione attraverso l’utilizzo dell’evoluzione delle prove tecnologiche.

Alla luce di tale considerazione, la questione in oggetto s’inserisce nel dibattito sul tema dell’evoluzione tecnologico-scientifica e prova nuova, fornendo un contributo potenzialmente significativo sia in termini teorici che pratici: da un lato, mira ad arricchire e aggiornare lo stato dell’arte sul tema; dall’altro, essa si propone come supporto utile per gli operatori del diritto.