Imputato latitante: nei suoi confronti si deve procedere in assenza senza necessità di valutare l’effettiva conoscenza della vocatio in iudicium (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2343/2024, udienza del 24 novembre 2023, ha ribadito, sulla scia della decisione Innaro delle Sezioni unite penali, che, ove l’indagato sia stato dichiarato latitante nel corso delle indagini preliminari, questi deve essere comunque giudicato in assenza, senza che assumano rilievo né la prova della conoscenza effettiva dell’atto di vocatio in iudicium, né la sua irreperibilità nella fase del giudizio.

Vicenda giudiziaria

Il GIP di …, in data 4 luglio 2023, nel processo a carico dei ricorrenti, ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell’art. 420-quater del codice di rito, preso atto della loro irreperibilità.

Ricorso per cassazione

Avverso tale provvedimento ha ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di … che ha dedotto violazione di legge (art. 420-quater cod. proc. pen.) affermando che il processo nei confronti di HO avrebbe dovuto essere celebrato “in assenza” ai sensi dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., dato che l’imputato era stato dichiarato latitante.

Il ricorrente ha rimarcato che la dichiarazione di latitanza si fondava su elementi oggettivi quali la nomina di un legale di fiducia, il rilascio di procura speciale per i riti alternativi e l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata è stata pronunciata il 4 luglio 2023 nella vigenza del nuovo testo dell’art. 420-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs n. 150 del 2022 il quale, al comma 3, prevede espressamente che «il giudice procede in assenza, anche fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante».

Dunque si presume che chi è stato dichiarato latitante, perché si è sottratto volontariamente alla esecuzione di una misura cautelare, si sottragga volontariamente “anche” alla conoscenza del processo.

Si tratta di una scelta legislativa che impone di derogare all’applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, per procedere in assenza, deve essere valutata la effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, essendo invece irrilevante che l’imputato abbia avuto conoscenza della pendenza, o della conclusione, delle indagini (così, tra le altre: Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210-01, che conferma quanto affermato da Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01, con riguardo alle condizioni per la restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale). Infatti in applicazione dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui l’indagato sia stato dichiarato latitante nel corso delle indagini preliminari, questi deve essere comunque giudicato in assenza, senza che assumano rilievo né la prova della conoscenza effettiva dell’atto di vocatio in iudicium, né e la sua irreperibilità nella fase del giudizio.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti del solo HO, dichiarato latitante, con rinvio per nuovo giudizio al GIP presso il Tribunale di ….