Estrazione gratuita duplicati informatici dal fascicolo informatico, si può! La Legge lo dice, una Procura lo fa dal 2022… (di Francesco Buonomini)

Abbiamo parlato, sempre su Terzultima Fermata, del PagoPa che dal 14 gennaio u.s. è divenuto obbligatorio anche nel settore penale per il pagamento dei diritti di copia giusta norma introdotta dal famigerato DM 29 dicembre 2023 n.217 (consultabile qui) ma… c’è un ma…

Nell’analizzare la norma suddetta scopriamo che ha apportato notevoli modifiche al decreto ministeriale n. 44/2011, ossia la Bibbia delle regole tecniche dei processi telematici nella giurisdizione ordinaria (consultabile a questo link).

Tra le principali innovazioni da segnalare è la modifica all’art. 21 del DM 44/2011 nel quale si prevede espressamente la possibilità per i soggetti esterni abilitati di estrarre duplicati informatici dal fascicolo telematico, già per la verità prevista dall’art. 40 del TU Spese di Giustizia come si vedrà di seguito.

Si legge, infatti, testualmente all’art.2 del DM 217/2023: q) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 (Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti). – 1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.

Tra i soggetti esterni abilitati l’art. 2 del DM 44/2011 inserisce espressamente anche gli avvocati delle parti private.

Questa estrazione di duplicati informatici di atti e documenti in mancanza di diversa previsione deve intendersi gratuita esattamente così come avviene nell’ambito del processo civile da anni ed è cosa ben diversa dal rilascio delle copie disciplinato dal successivo comma 2 del citato art. 21 così novellato.

Tale distinto comma prevede che per le copie (cosa diversa dall’estrazione di duplicati informatici) gli avvocati dovranno corrispondere i relativi diritti stabilendo espressamente e diversamente che 2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.

Orbene, non v’è chi non veda come tale interpretazione sia l’unica possibile, oltre che ragionevole, posto che il soggetto esterno abilitato, alias avvocato della parte, ha diritto ad accedere al fascicolo telematico con la conseguente facoltà di estrarne i duplicati informatici che gli necessitano per espletare il suo mandato difensivo.

Di tale avviso è inequivocabilmente l’illuminata quanto isolata Procura presso il Tribunale di Parma dove già da quasi due anni, previa istanza di accesso agli atti, all’esito dell’avviso ex art. 415 bis cpp si autorizzano gli avvocati ad estrarre gratuitamente i duplicati informatici dei documenti presenti nel fascicolo telematico di cui necessitano.

Interessanti e convincenti le argomentazioni utilizzate dal Procuratore della Repubblica di Parma nella missiva indirizzata in data 30 maggio 2022 a vari uffici del Ministero della Giustizia, al COA e alla Camera Penale di Parma.

In relazione all’oggetto costituito dai diritti per il rilascio di copie di atti processuali senza certificazione di conformità art. 40 269 DPR 115/2002, il Procuratore Dott. D’Avino nel rimandare fermamente al mittente la patente di scorrettezza attribuita alla Procura di Parma per non aver richiesto e non richiedere il pagamento dei diritti di copia per l’estrazione dei documenti informatici, sostiene che l’intero sistema tecnico-operativo del fascicolo digitale è stato congegnato in maniera tale da rendere (una volta accertata la legittimazione del difensore) immediatamente fruibile il fascicolo stesso e che proprio in occasione di un webinar 26.01.2021 avente ad oggetto l’accesso agli atti del fascicolo da parte dell’Avvocato, esponenti della DGSIA in maniera esplicita ebbero a chiarire la gratuità delle copie con altrettanto richiamo dell’art. 40 del TU delle spese di Giustizia, che al comma 1-quater testualmente recita Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Il Procuratore conclude parlando che si verificherebbe una grave anomalia laddove il difensore di un indagato la cui posizione è marginale ma contenuta in un fascicolo corposo per accedere al fascicolo da remoto dovesse necessariamente estrarre tutti gli atti pagando una cifra esorbitante quando invece se gli fosse consentito di scegliere le copie pagherebbe molto meno.

 Ebbene, allora possiamo o non possiamo sostenere che l’estrazione gratuita da remoto dei duplicati dei documenti informatici da parte degli Avvocati abilitati sia non solo possibile ma dovuta?

Possiamo o non possiamo rifiutare il pagamento dei diritti per copie che non ci servono visto che abbiamo il diritto di estrarre autonomamente i duplicati informatici dei documenti che ci occorrono? Possiamo o non possiamo esigere che l’anomalia paventata dal Procuratore di Parma che invece viviamo quotidianamente in gran parte delle Procure Italiane cessi di esistere?

Possiamo o non possiamo ritenere che analoghe conclusioni debbano valere anche per tutte le fasi del procedimento in cui la discovery è stata operata e quindi, in tutti gli Uffici Giudiziari nei quali sia operativo un fascicolo telematico?

Possiamo, anzi dobbiamo. Del resto, Nihil difficile volenti

Si allega per opportuna conoscenza la circolare della Procura di Parma.