La nuova disciplina del deposito degli atti penali dopo il D. M. 29.12.2023, n. 217 (di Mattia Serpotta)

Premessa

Il D.M. 29.12.2023, n. 217 ha disciplinato il deposito degli atti penali, introducendo:

– ipotesi di deposito obbligatorio al portale;
– ipotesi di deposito facoltativo al portale, alternative al cartaceo e alle PEC;
– ipotesi in cui è precluso l’uso del portale.

L’importanza della nuova regolamentazione mi ha indotto ad una riflessione su talune questioni interpretative che mi sono parse di particolare interesse attinenti ai temi che seguono:
– entrata o meno in vigore dell’art. 111 bis c.p.p.;
– deposito della denuncia – querela;
– eventuale sopravvivenza dei commi 6 ter e quinquies dell’art. 87 e dell’art. 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022;
– consequenziali problemi relativi all’ammissibilità del deposito a mezzo PEC;
– regime delle impugnazioni.

Ho ritenuto ugualmente utile compilare un quadro sinottico con le indicazioni relative alle modalità di deposito degli atti.

Sia le riflessioni che il quadro sinottico sono contenute nel vademecum allegato al quale rimando per intero.

2 commenti

  1. Studio legale Pompeo Ufficio di Segreteria Servizio di posta elettronica ordinaria ha detto:

    Buongiorno . Ho dato un ‘ occhiata al pregevole testo afferente il Decreto ministeriale 29 dicembre 2023 n. 127 . Non ho studiato l ‘ argomento e non sono un esperto della materia . Mi chiedo , però , a un primo approccio , se è corretto : 1. indicare il ” Ministero di Grazia e Giustizia ” ; 2. indicare come data di entrata in vigore il 14 gennaio 2024 . Cordialità . Walter Pompeo

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    1. L’avvocato Mattia Serpotta ci ha inviato la risposta e la trasmettiamo: “Se ti riferisci alla questione terminologica, credo che la dizione completa, e più corretta, almeno storicamente, sia Ministero di “Grazia e Giustizia”, mentre Ministero della Giustizia è solo una abbreviazione. Sull’enciclopedia Treccani è indicato per esempio con il nome completo.
      Quanto alla seconda questione, non ricordo se ho mai indicato come ‘entrata in vigore’ del decreto il 14.1.24. Poiché però, testualmente, le nuove norme si applicheranno al decorso di 15 giorni dalla ‘pubblicazione’ del decreto (30.12.23), di fatto la riforma entrerà in vigore il 14.1″.

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