Bancarotta documentale: l’obbligo della consegna della documentazione contabile prescinde dalla richiesta formale del curatore (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 51199 depositata il 21 dicembre 2023 ha ricordato che la circostanza che la documentazione contabile non fosse stata richiesta dal curatore è del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità.

La Suprema Corte ha ricordato che l’imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili inerenti all’impresa e ogni ulteriore documentazione da lui richiesta (art. 86 LF, oggi 194 CCI).

Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 LF, oggi 41 CCI) e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 LF, oggi 49 CCI).

Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l’oggetto (i soli bilanci o le complessive scritture contabili) e per la funzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità, art. 15; iniziale controllo della consistenza statica e dinamica dell’impresa in quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti del curatore) attengono alla sola documentazione relativa agli ultimi tre anni di vita dell’impresa.

Mentre la “consegna” di cui all’art. 86 avviene nelle mani del curatore e riguarda tutta la documentazione contabile della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi dieci anni di attività: art. 2220 cod. civ.).

Tale ultima previsione, in particolare, è finalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell’impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alle parallele fasi di accertamento della consistenza attiva e passiva e successiva liquidazione.

Attività che, all’evidenza, presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trovano il loro prius logico nelle disposizioni normative contenute nell’art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel D.P.R. 600/73.

Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile) discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare.

In tal senso, infatti, l’inciso contenuto nel richiamato art. 86 (alla richiesta del curatore) si riferisce, esplicitamente, alla sola documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella stricto sensu contabile, ove ritenuta necessaria dagli organi fallimentari.