
Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 49203/2023, udienza camerale dell’11 ottobre 2023, definisce con una motivazione perplessa e caotica un’intricata questione giuridica legata alla rimessione di querela non rilevata in sede di ricorso per cassazione e successivamente rivendicata senza fortuna con un ricorso straordinario.
Vicenda giudiziaria
Con ordinanza del 17 marzo 2023, n. 16092, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso di … contro la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Genova il 13 luglio 2022.
In particolare, la decisione n. 16092, oggetto dell’impugnazione straordinaria, ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso con cui … lamentava che il giudice del patteggiamento avesse violato l’art. 129 cod. proc. pen. fosse inammissibile, attesi i limiti normativi alla impugnabilità della sentenza del giudice di merito che accolga la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti introdotti dall’art. 448-bis cod. proc. pen.
La decisione n. 16092 ha anche aggiunto che la circostanza che, nel frattempo, per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, fosse sopravvenuta la procedibilità a querela del reato oggetto dell’applicazione pena, non prevale sulla inammissibilità del ricorso perché, a differenza dell’ipotesi di abolitio criminis, essa non è idonea ad incidere sul cosiddetto giudicato sostanziale.
Ricorso per cassazione
Avverso il predetto provvedimento l’imputato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., con un unico motivo, in cui lamenta l’errore di fatto commesso dalla pronuncia della Suprema Corte, atteso che la stessa afferma che la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto della legge n. 150 del 2022 non prevale sulla inammissibilità del ricorso perché non idonea ad incidere sul giudicato sostanziale, ma tale decisione può essere ritenuta corretta soltanto per l’episodio di furto commesso dal ricorrente ai danni della persona offesa …, che non aveva mai presentato querela, ma non è corretta per il furto commesso ai danni della persona offesa la quale, invece, aveva sporto querela e, il 24 febbraio 2023 (dopo la sentenza di patteggiamento, ma prima di quella di cassazione), l’aveva rimessa.
Posto che è orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che la remissione di querela possa legittimamente intervenire fino al passaggio in giudicato della sentenza, e che l’intervento della stessa prevalga sulla eventuale inammissibilità del ricorso, la pronuncia n. 16092 era incorsa, quindi, in un errore sul fatto, perché non si era accorta che nella vicenda era intervenuta remissione di querela.
Con requisitoria scritta il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Decisione della Corte di cassazione
…Riassunzione della questione posta a baso del ricorso straordinario
La questione proposta è la seguente: il ricorrente concorda applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. per un furto aggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen., il giudice di primo grado emette sentenza pedissequa; il ricorrente propone ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione pena; prima della decisione del ricorso per cassazione entra in vigore il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che muta il regime di procedibilità del reato, tradizionalmente procedibile d’ufficio ed adesso divenuto procedibile a querela; il 24 febbraio 2023, circa un mese prima dell’udienza davanti alla Corte di cassazione, il ricorrente ottiene la remissione di querela e la introduce nel giudizio davanti alla Suprema Corte attraverso una memoria; la ordinanza n. 16092 della Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e prende posizione sull’argomento dedotto in memoria sostenendo che l’inammissibilità del ricorso originario a monte preclude il rilievo del nuovo regime di procedibilità.
Nella frase che l’ordinanza n. 16092 dedica all’argomento introdotto con la memoria c’è soltanto il riferimento al nuovo regime di procedibilità, non c’è un riferimento esplicito alla remissione di querela intervenuta medio tempore, il che permette all’odierno ricorrente straordinario di affermare che la pronuncia n. 16092 è incorsa in errore di fatto, perché non si è accorta dell’esistenza della remissione di querela. Le sopravvenienze rispetto alla sentenza di patteggiamento, infatti, nel caso in esame sono due: una normativa (il mutamento del regime di procedibilità) ed una in fatto (l’intervento della remissione di querela). A giudizio del ricorrente, sarebbe stata valutata soltanto la prima.
…Non esiste alcun errore di fatto
In realtà, nel caso in esame, l’errore di fatto resta una congettura del ricorrente.
La frase della ordinanza n. 16092 si presta, infatti, anche ad una diversa lettura, ovvero alla avvenuta valutazione da parte del collegio giudicante dell’intervento della remissione di querela, pur non citata esplicitamente nella motivazione della sentenza, atteso che nel caso oggetto di giudizio la sopravvenienza normativa da sola non poteva assumere alcun rilievo se non fosse intervenuta anche la remissione di querela, perché la trasformazione del furto aggravato in reato procedibile a querela non avrebbe avuto rilevanza se, nel frattempo, la querela non fosse stata rimessa.
E, infatti, il ricorrente ricava la certezza del trovarsi di fronte ad un errore di fatto non dalla frase in sé, che non necessariamente lo rivela, ma dal combinato tra la frase della ordinanza n. 16092, dedicata all’argomento introdotto con la memoria, e la esistenza di giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite che afferma che la remissione di querela prevale sull’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681, che si pronuncia sulla remissione di querela che sia intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e sia stata ritualmente accettata; in relazione ad essa, la sentenza ha affermato che, nel determinare l’estinzione del reato, essa prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto; il principio è confermato più di recente, in motivazione, da Sez. U., n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, pag. 18).
Interpretando diversamente la frase della ordinanza n. 16092, quest’ultima avrebbe, quindi, violato il principio di diritto delle Sezioni unite.
In realtà, però, pur esistendo senz’altro la giurisprudenza citata che afferma che la remissione di querela prevale sull’inammissibilità del ricorso, l’errore di fatto resta una mera congettura del ricorrente, perché nel caso in esame si versava in presenza di un ricorso per cassazione presentato contro una sentenza di applicazione pena, quindi, di un ricorso soggetto alla norma speciale dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Già prima dell’introduzione di questa norma si era formato, in realtà, nella giurisprudenza di legittimità un orientamento che riteneva che la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di applicazione pena fosse irrilevante e non potesse essere fatta valere neanche con lo stesso ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 39345 del 07/04/2003, Rv. 227030: l’eventuale estinzione del reato intervenuta dopo la sentenza di applicazione della pena su richiesta per remissione della querela, non consente di modificare la relativa decisione adottata dal giudice ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. allo stato degli atti, sicché l’eventuale ricorso per cassazione volto a far riconoscere la causa estintiva sopravvenuta deve essere dichiarato inammissibile).
Dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. questo orientamento è stato riproposto con ancora maggior forza, perché adesso poggia anche su una norma processuale speciale, quale quella appena citata, che limita i motivi di impugnazione, tra cui non ve n’è alcuno che permetta di far valere una causa estintiva del reato intervenuta medio tempore (Sez. 5, sentenza n. 11251 del 04/12/2018, dep. 2019, Conti, Rv. 276036: in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per far valere la remissione di querela intervenuta dopo il perfezionamento dell’accordo e la pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non configurandosi in tal caso un’ipotesi di pena illegale ai sensi dell’art. 448-bis cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale soltanto la pena di specie diversa da quella stabilita dalla legge per un determinato reato o quella quantificata in misura inferiore o superiore ai limiti edittali. Nel caso di specie, la remissione intervenuta in pendenza del termine per impugnare riguardava il delitto di minaccia grave ex art. 612, comma secondo, cod. pen., divenuto perseguibile a querela per effetto del d. lgs. 10 aprile 2018, n. 36, entrato in vigore un mese prima del perfezionamento dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen.).
La pronuncia Conti è particolarmente rilevante, perché riguarda proprio un caso di doppia sopravvenienza (del regime di procedibilità di un reato e della remissione della querela presentata a suo tempo dalla persona offesa), analogo a quello per cui si procedeva nel giudizio concluso dalla sentenza impugnata con l’odierno ricorso straordinario.
Se, in ossequio a questo orientamento giurisprudenziale, la remissione di querela non può essere fatta valere neanche con il ricorso per cassazione, a maggior ragione essa non può essere introdotta con mera memoria quando i termini per il ricorso sono ormai scaduti.
A seguire questo orientamento, la ordinanza n. 16092 avrebbe, pertanto, preso una decisione corretta, e non viziata da alcun errore sul fatto.
Dopo l’entrata in vigore del d. 1gs. n. 150 del 2022 la Suprema Corte si è già pronunciata sulla rilevanza, in caso di ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, ed in presenza di eventuale remissione di querela, della modifica del regime di procedibilità del reato.
Nella sentenza Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, n.m., – che, peraltro, riguardava un caso non del tutto sovrapponibile con quello attuale, perché la remissione di querela era intervenuta prima della sentenza di patteggiamento, che, pur essendo, invece, successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, non aveva preso atto dell’intervenuta modifica del regime di procedibilità e non aveva provveduto alla declaratoria immediata della mancanza di condizione di procedibilità — la Suprema Corte ha ritenuto, pur fondamentalmente in un obiter atteso che, come detto, nel caso oggetto di scrutinio la remissione di querela era addirittura antecedente alla sentenza di patteggiamento, che anche nel rito dell’applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. la remissione di querela possa legittimamente rilevare come causa estintiva fino al momento in cui interviene il passaggio in giudicato della sentenza.
Nel sostenerlo la pronuncia Ciociano, però, dà atto dell’esistenza dell’orientamento di giurisprudenza che ritiene non rilevante come causa estintiva la remissione di querela intervenuta successivamente alla sentenza di applicazione pena (“Non sfugge al Collegio che esiste un filone giurisprudenziale, successivo alla I. 103/2017, secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per far valere la remissione di querela intervenuta dopo il perfezionamento dell’accordo e la pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non configurandosi in tal caso un’ipotesi di pena illegale ai sensi dell’art. 448-bis cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale soltanto la pena di specie diversa da quella stabilita dalla legge per un determinato reato o quella quantificata in
misura inferiore o superiore ai limiti edittali), ma sostiene che ad esso si contrappone altro orientamento che ne ammette, invece, la rilevanza (“A quello appena ricordato, tuttavia, si contrappone il più condivisibile e radicato orientamento secondo cui la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in presenza di ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell’art. 648, co. 2, cod. proc. pen., non sia stata “pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso”; cfr. Sez. 5, n. 10637 del 15/2/2002, Bartelloni, Rv. 221498; Sez. 5, n. 24129 del 12/3/2002, Santucci Rv. 222006; Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Lo Conte, Rv. 247088; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301)”.
La pronuncia Ciociano ritiene di aderire a questo secondo orientamento, che ha, a suo giudizio, fondamenta più solide, perché poggia sulle pronunce delle Sezioni unite Chiasserini e Salatino sopra ricordate (“Fa in ogni caso propendere per tale seconda opzione ermeneutica il chiaro ed inequivoco e pronunciamento di Sez. Un., n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681”).
Ciò posto, a prescindere dalla circostanza che nessuna delle pronunce che la sentenza Ciociano indica come espressione del secondo orientamento ha, in realtà, giudicato di un ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione pena, ma solo contro sentenze emesse in rito ordinario (va precisato che la pronuncia Santucci è disponibile solo in massima nelle banche dati informatiche e la massima non consente di comprendere il rito seguito, e che, dalla lettura della motivazione della pronuncia Lo Conte, non è possibile comprendere il rito, che in ogni caso non è quello di cui all’art. 444 cod. proc. pen.), ciò che rileva è che, pur pervenendo a conclusioni diverse, tale pronuncia dà atto dell’esistenza di un orientamento di legittimità che ritiene non rilevante come causa estintiva la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di patteggiamento.
La pronuncia oggetto di ricorso straordinario, che si trova ad affrontare la stessa questione di diritto della sentenza Ciociano, la decide in modo diverso, ma la preferenza per un orientamento giurisprudenziale piuttosto che per un altro è una valutazione giuridica, e non è motivo di ricorso per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 28269 del 28/05/2013, P., Rv. 257031)
In definitiva, in presenza (quantomeno) di più orientamenti giurisprudenziali sul punto, l’ipotesi che il collegio di cassazione che ha deciso il giudizio terminato con la ordinanza n. 16092 non abbia proprio valutato la esistenza della remissione di querela resta una mera congettura del ricorrente, anche possibile, ma certamente non inconfutabile, e, in quanto tale, inidonea a reggere una impugnazione attraverso ricorso straordinario che deve essere fondata su un “sicuro errore di percezione” (Sez. 2, sentenza n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982; in punto di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc pen. sulla inidoneità del motivo formulato su elementi meramente ipotetici o congetturali a determinare una manifesta illogicità della motivazione v. anche Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).
Il ricorso è, pertanto, infondato.

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