
Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 49256/2023, udienza camerale del 5 ottobre 2023, ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità, quanto al tema della incidenza della precaria condizione di salute “autoprodotta” dal detenuto, è consolidata e risalente ed è costantemente orientata a ritenere l’ininfluenza di tale situazione.
Il principio di diritto si trova chiaramente espresso nel dictum di Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278472, a mente della quale: «I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta»; nello stesso senso si è espressa Sez. 1, n. 46730 del 18/10/2011, Rv. 251414; Sez. 1, n. 7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Rv. 284257 ha anche chiarito quanto segue: «Il rifiuto del condannato, affetto da grave infermità fisica, di ricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria di osservazione e monitoraggio di eventi critici costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta di differimento della pena o di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non potendo essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, così da rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo».

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.