Richiesta continuazione e omessa valutazione: conseguenze (di Riccardo Radi)

La cassazione con la sentenza numero 48850 depositata il 7 dicembre 2023 ha ricordato che la mancata valutazione della domanda di riconoscimento della continuazione va considerata quale vizio della decisione impugnata e quindi qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione – nella specie, con reato separatamente giudicato – formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l’interesse dell’imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d’appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell’esecuzione.

La Suprema Corte ha sottolineato che l’omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra il reato ascritto all’imputato ed altro reato separatamente giudicato, in ordine alla quale la Corte di appello è rimasta del tutto silente configura un vizio della decisione impugnata.

La cassazione (Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216238; Sez. 5, Sentenza í. n. 3867 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262679) ha già chiarito che, una volta che l’imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell’impugnazione ha l’obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l’evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell’impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell’esecuzione e possa, così, sovrapporre all’iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l’opportunità di esaminare, o non, l’istanza dell’impugnante.

Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l’interesse dell’imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta applicazione di continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello, che provvederà alla dovuta valutazione.