Legittimo impedimento difensore e impossibilità di nominare sostituti (di Riccardo Radi)

Segnaliamo la seguente sentenza per un semplice e forse banale motivo.

Come può un difensore dimostrare “l’impossibilità di nominare sostituti processuali” se non dichiararlo nell’istanza di legittimo impedimento?

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 48828 depositata il 7 dicembre 2023 ha stabilito che con riferimento alla dedotta impossibilità di nomina di un sostituto, non è sufficiente «né la mera affermazione di non potervi provvedere”, né un apodittico richiamo alla “delicatezza dei provvedimenti“.

Il difensore aveva evidenziato nell’istanza di “lavorare da solo, con l’aiuto di due soli praticanti”.

La cassazione premette che in tema di impedimento a comparire del difensore, va considerato come “prontamente comunicato” quell’impedimento che sia reso noto al giudice non appena conosciuta la contestualità degli impegni professionali» (Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, Rv. 254200).

Il richiamo a questo consolidato principio consente già di ritenere del tutto corretta la decisione della Corte di appello di rigettare l’istanza di rinvio.

Dagli atti allegati al ricorso si evince l’inoltro dell’istanza il 31 marzo 2023, cinque giorni prima dell’udienza, con allegati una nota nella quale si attestava un impegno quale difensore dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, senza ulteriori precisazioni in ordine alla natura dell’impegno ed alla data in cui esso era stato reso noto al difensore istante, e un decreto di fissazione di udienza preliminare datato 22 febbraio 2023, e dunque di oltre un mese precedente rispetto alla richiesta di rinvio.

Non è dunque nemmeno il caso di intrattenersi sulle ulteriori condizioni che devono accompagnare l’istanza del difensore affinché la stessa possa essere accolta (specifica indicazione delle ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio: Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), mentre occorre osservare che, con riferimento alla dedotta impossibilità di nomina di un sostituto, non è sufficiente «né la mera affermazione di non potervi provvedere, né un apodittico richiamo alla “delicatezza dei provvedimenti”» (Sez. 3, n. 19458 del 08/04/2014, Abbati, Rv. 259757).

Nel caso di specie, dunque, l’istanza è ictu oculi intempestiva, mentre l’impossibilità di nomina di sostituti processuali è stata solo apoditticamente affermata.