La satira non è diffamazione perché è sottratta al parametro della verità (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 12101 depositata il 22 marzo 2023 ha ribadito che la satira è sottratta al parametro della verità.

La Suprema Corte ricorda che una declinazione particolare del diritto di critica è costituito da quello di satira, che costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del primo.

Diversamente dalla cronaca e dalla stessa critica, la satira è sottratta al parametro della verità, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto, ma, per la giurisprudenza di legittimità, rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.

Ne consegue che nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano, anche in questo caso, in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato, dovendosi inoltre rilevare la necessità che la satira non si proponga alcuna funzione informativa e non divenga lo schermo strumentale per veicolare fatti storicamente non corrispondenti al vero, quantomeno nel loro nucleo essenziale, ancorché presentati in veste ironica e scherzosa.

Precedente conforme cassazione sezione 5 numero 320/2022 che ha stabilito: “In tema di diffamazione, ricorre l’esimente dell’esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione dell’esimente nella condotta di un soggetto, destinatario di uno sfratto, che nel corso di una manifestazione pubblica contro le politiche abitative comunali aveva definito il sindaco della città “bruttocesso”, ispirandosi al cognome “Bruttomesso” del medesimo)”.