Imputato detenuto al momento dell’impugnazione: non opera nei suoi confronti la previsione dell’art. 581-ter cod. proc. pen.  (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 38442/2023, udienza del 13 settembre 2023, ha chiarito che, in tema di impugnazioni, nel caso in cui l’imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell’obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all’accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 CEDU.

Precedenti conformi: n. 33355 del 2023 Rv. 285021 – 01.

Altri precedenti: n. 43703 del 2021 Rv. 282223 – 01, n. 5135 del 2022 Rv. 282601 – 01, n. 22140 del 2023 Rv. 284645 – 01

Sezioni unite: n. 12778 del 2020 Rv. 278869 – 01.