Violenza sessuale tra coniugi: configurabile anche senza un espresso dissenso da parte della donna (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 45309 depositata il 10 novembre 2023 ha ricordato che  in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali.

Il principio è stato già espresso dalla cassazione sezione 3 nella sentenza numero 17676 depositata nel 2019.

La Suprema Corte sottolinea che in tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti di coppia di tipo coniugale non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l’autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.

Ogni forma di costrizione fisica o psichica, idonea ad incidere sulla altrui determinazione nella sfera sessuale, costituisce anche allo interno di una coppia, coniugale e paraconiugale, condotta punibile a sensi dell’art. 609 bis Cp.

Nella sentenza numero 45931/2013 della sezione 3 si è stabilito che risponde di violenza sessuale per chi abusa della compagna che, con un carattere fragile e per evitare ulteriori vessazioni, soggiace senza resistenza palese ai rapporti.

Chi fa vivere il partner in un clima di minacce deve ritenersi consapevole dell’implicito rifiuto dell’altro agli atti sessuali.