Pericolosità sociale del condannato per associazione mafiosa: spetta al giudice della prevenzione valutare se il tempo decorso dalla condanna l’abbia fatta cessare (di Vincenzo  Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 45330/2023, udienza camerale del 13 ottobre 2023, si sofferma sulla rilevanza del tempo decorso tra l’accertamento di condotte di rilievo associativo mafioso e il giudizio di prevenzione ai fini della verifica della permanenza della pericolosità sociale.

Difatti, anche in sede di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso, ove sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice verificare la sussistenza dell’attualità della pericolosità sociale, tenendo in considerazione l’evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Rv. 273500 – 01), rilevando il vizio della motivazione in ipotesi di omessa valutazione delle condotte tenute dal soggetto proposto nell’intervallo temporale e dei periodi di detenzione eventualmente sofferti dallo stesso per effetto dei provvedimenti giudiziari richiamati a sostegno della sua pericolosità (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Rv. 276135 – 01), trattandosi di elementi potenzialmente in grado di superare la presunzione di permanenza della pericolosità, desunta dalla condotta precedente alla pronuncia di condanna emessa nel separato giudizio penale (Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Rv. 278526 – 01).