Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 41121/2023, udienza camerale del 27 settembre 2023, chiarisce la nozione di bene culturale agli effetti penali.
La genesi e gli scopi dell’art. 518-ter cod. pen.
L’art. 518-ter cod. pen. è stato inserito nel codice penale dalla legge n. 22 del 2022 che, come è noto, rappresenta lo strumento attuativo interno della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali sottoscritta a Nicosia il 19 maggio 2017 (che ha sostituito la precedente Convenzione di Delfi mai entrata in vigore) avendo il nostro paese, già in seno al Consiglio d’Europa, assunto l’impegno ad emanare (e far rispettare, con pene “effettive, proporzionate e dissuasive”) norme che attribuissero una gravità specifica ai reati commessi in danno dei beni culturali ed adottare una normativa “volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali”, nel quadro dell’azione dell’organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.
Nozione derivante dalla Convenzione di Nicosia del 2017
È proprio la Convenzione, all’art. 2, ad offrire una propria definizione di “beni culturali”, mutuata dalla Convenzione UNESCO del 1970, di cui occorre tener conto nella applicazione nuove fattispecie incriminatrici e che comprende, tra l’altro, i “prodotti di scavi archeologici (sia quelli che regolari che clandestini) o di scoperte archeologiche”, gli “elementi di monumenti artistici o storici o siti archeologici che sono stati smembrati”, le “antichità che hanno più di cento anni, come le iscrizioni, le monete e le incisioni”.
Il legislatore interno, nel dare attuazione agli impegni internazionali introducendo le nuove fattispecie incriminatrici, non ha d’altra parte colto l’occasione per formulare una definizione specifica di “beni culturali” preferendo rimettere all’interprete il compito di “perimetrare” il bene culturale penalisticamente rilevante, quale elemento costitutivo delle incriminazioni ricomprese nel Titolo VIII-bis, tutte punite a titolo doloso.
Nozione offerta dall’art. 2 Codice dei beni culturali
Di qui, allora, la persistente necessità di far riferimento alla nozione di bene culturale fissata “a fini amministrativi” dall’art. 2 cod. beni cult., da sempre utilizzata sul terreno penale. Del pari rimasta irrisolta è la questione della natura “formale” o “sostanziale” della nozione di bene culturale non essendo stata operata una scelta di sistema tra la tutela penale del (solo) patrimonio culturale dichiarato, circoscritta cioè ai beni il cui valore culturale sia stato oggetto di previa dichiarazione, e la tutela penale (anche) del patrimonio culturale reale, che si estende ai beni dotati di “intrinseco” valore culturale e che prescinde da un accertamento dello stesso ad opera delle autorità competenti.
Beni di proprietà statale: approccio sostanzialistico
Al riguardo, occorre ricordare come la giurisprudenza di legittimità, specie con riferimento al reato di impossessamento illecito di beni culturali (già art. 176 cod. beni cult., ora art. 518-bis, comma primo, seconda parte, cod. pen.), abbia da sempre adottato un approccio sostanziale affermando che non è richiesto, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l’accertamento dell’interesse culturale, né che i medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, reputando sufficiente che la “culturalità” sia desumibile dalle caratteristiche oggettive dei beni (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 24988 del 16/7/2020, Rv. 279756-01; conf. Sez. 3, n. 24344 del 15/5/2014, Rv. 259305-01; Sez. 2, n. 36111 del 18/7/2014, Rv. 260366-01; Sez. 3, n. 41070 del 7/7/2011, Rv. 251295-01), quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall’autorità giudiziaria (cfr., ancora, Sez. 3, n. 35226 del 28/6/2007, Rv. 237403-01). Analogamente si è sostenuto con riguardo alla fattispecie di illecita esportazione di cose di interesse artistico (art. 174 cod. beni cult., ora rifluito nell’art. 518-undecies cod. pen.), che è stata applicata non solo al patrimonio culturale “dichiarato”, ma anche a quello “reale”, essendo sufficiente che il bene stesso presenti un oggettivo interesse culturale (cfr., Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017, Rv. 272623-01).
Trova conferma, dunque, l’indirizzo “sostanzialistico” secondo il quale il riferimento contenuto nell’art. 2 cod. beni cult. alle “altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” integra una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorità competenti (cfr., Sez. 3, n. 21400 del 15/2/2005, Rv. 231638-01, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 27, comma primo, Cost.; conf. Sez. 3, n. 45841 del 18/10/2012, Rv. 253998-01).
Le suesposte considerazioni consentono, allora, di rilevare la finale correttezza della decisione impugnata con specifico riguardo alla conferma del provvedimento di sequestro quanto all’angolo di coperchio di sarcofago ed al rilievo di tufo raffigurante scena mitologica le cui caratteristiche intrinseche militano per la loro rilevanza culturale indipendentemente dalla mancata adozione di un provvedimento amministrativo che formalmente ne abbia riconosciuto la valenza.
