Ricorso in cassazione inammissibile senza il mandato ad impugnare (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 41309 depositata oggi 11 ottobre 2023 ha stabilito che anche per il ricorso in cassazione è necessario che l’avvocato si munisca dello specifico mandato ad impugnare previsto dall’articolo 581 comma 1-ter c.p.p. come modificato dalla Riforma Cartabia.

La cassazione indica che dopo che si è proceduto in assenza dell’imputato, è inammissibile il ricorso per cassazione per non aver il difensore dell’imputato depositato con l’atto d’impugnazione lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, come richiesto dalla novella introdotta dal decreto legislativo 150/22 all’articolo 581, comma 1-quater Cpp, militando a sostegno di detta interpretazione la formulazione letterale, la collocazione sistematica della norma, i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge delega, i lavori preparatori e la normativa intertemporale.

La Suprema Corte si allinea e conferma il recente orientamento della cassazione sezione 5 numero 39166 depositata il 26 settembre 2023 che ha stabilito: “anche al ricorso per cassazione deve essere compiegato lo specifico mandato ex articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. quando nei confronti dell’imputato si è proceduto in assenza”.

La Suprema Corte ha rimarcato la necessità di “garantire il diritto alla verifica della giustizia, in senso ampio, della decisione, evitando, però iniziative pretestuose e dilatorie”, assicurando – nel caso di assenza – che l’imputato intenda in effetti azionare il rimedio impugnatorio (cui potrebbero conseguire statuizioni deteriori ex art. 616 c.p.p. ovvero in favore di altre parti private), vale a dire assicurando un’impugnazione consapevole dopo una compiuta informazione da parte del difensore, proprio in seguito all’emissione del provvedimento da impugnare che eviti la celebrazione di un giudizio.