Stalking: rilevano come molestie anche quelle rivolte a persone diverse dalla parte offesa purché capaci di interferire nella sua vita privata (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sezione 5^, sentenza n. 41006/2023, udienza del 20 settembre 2023, ricorda che in tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata (Sez. 5, n. 25248 del 12/05/2022, Rv. 283369 – 01), concretizzandosi in atti diretti a plurimi destinatari legati alla vittima da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, Rv. 280497 – 01).

Nel caso di specie, le condotte persecutorie “indirette” sono state compiute nei confronti del padre (al quale l’imputato rivolgeva la minaccia di uccidere il figlio) e dello zio (del pari destinatario di espressioni minacciose e non meramente ingiuriose come sostenuto dal ricorso), anzi, degli zii (avendo il primo riferito che l’imputato aveva danneggiato con un’ascia la vetrina di un proprio fratello): di qui il rilievo del giudice di appello, in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici, che tali condotte, pur dirette ai familiari, erano idonee a colpire la persona offesa, ingenerando nella stessa un perdurante stato di ansia e di paura per l’incolumità propria e dei prossimi congiunti. Conclusione, questa, coerente con il consolidato indirizzo secondo cui, in tema di atti persecutori, la prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 09/05/2012, Rv. 253764 – 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, Rv. 269621 – 01).

Del resto, il ricorso, con riferimento agli eventi cagionati alla vittima, puntualmente delineati dai giudici di merito nel perdurante stato di ansia alla stessa cagionato insieme con il mutamento delle sue abitudini di vita (evitando di uscire di casa con la moto e rimanendo sempre nei paraggi della propria abitazione), si sottrae alla valutazione complessiva delle condotte, amputando le proprie deduzioni dal riferimento al grave episodio di violenza concretizzatosi nelle lesioni, laddove, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel delitto previsto dall’art. 612-bis cod. pen. l’evento è integrato dal risultato della condotta persecutoria nel suo complesso (Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, Rv. 269081 – 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, Rv. 275381 – 01).