Di poteri e responsabilità: chi può scagliare la prima pietra? (di Vincenzo Giglio)

Premessa

In una raccolta di saggi risalenti al biennio 1877/1878 Alexander Hamilton, considerato a buon diritto uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America, così rifletteva: “Chiunque consideri attentamente i vari settori dei pubblici poteri dovrà accorgersi che in una costituzione in cui essi siano rigorosamente separati l’uno dall’altro il meno pericoloso per i diritti politici sanciti dalla Costituzione sarà sempre quello giudiziario […] L’Esecutivo, infatti, non solo dispensa gli onori, ma impugna anche la spada. Il Legislativo non soltanto governa la borsa ma, addirittura, stabilisce le norme che fissano i diritti e i doveri di ciascun cittadino. Il Giudiziario, invece, non può influire né sulla spada né sulla borsa, non può dirigere né la forza né la ricchezza della società e non può addivenire ad alcuna decisione veramente risolutiva. Si può, a ragione, dire che esso non ha forza né volontà, ma soltanto giudizio e dovrà ricorrere all’aiuto del governo perfino per dare esecuzione ai propri giudizi […] il potere giudiziario è, senza paragone alcuno, il più debole dei tre poteri dello Stato; ne discende inoltre che, anche se talora le Corti di Giustizia potessero ledere i diritti di singoli cittadini, esse non potrebbero mai, comunque, mettere a repentaglio la libertà del popolo tutto“.

Da allora è passato un secolo e mezzo e nel frattempo le cose sono cambiate così tanto da imporre un aggiornamento della definizione di Hamilton: continua ad essere vero che la magistratura è un potere senza borsa (sebbene sia rilevantissima la sua capacità di incidere sulle borse altrui); non è più vero che sia priva di spada, vista la sua formidabile capacità di intervento nella vita e nella libertà dei consociati e l’assenza di particolari ritrosie a servirsene, in ciò agevolata e stimolata dal diritto penale “punitivo” di questi anni.

Da qui, dunque, deve necessariamente partire la riflessione su una disputa pubblica ospitata in questi giorni dal quotidiano Il Dubbio tra l’ex magistrato Edmondo Bruti Liberati, il presidente dell’UCPI Giandomenico Caiazza e la giornalista ed ex parlamentare Tiziana Maiolo.

La polemica

…L’opinione di Bruti Liberati

Il primo a manifestarsi è stato Bruti Liberati (a questo link per la consultazione).

Ridotta all’essenza, la sua tesi è che ognuno deve fare il suo: la magistratura inquirente indaga, quella giudicante decide, la stampa informa.

Connaturali a questa ripartizione sono l’autonomia della politica e la responsabilità che ne deriva: se, tanto per fare un esempio, un ministro in carica viene lambito da un’indagine, è disfunzionale che la decisione sulla sua sorte dipenda dal divenire del procedimento a suo carico; la politica – non certo la magistratura – deve farsi carico del problema e decidere da se stessa se quel ministro debba restare al suo posto oppure no.

Quanto alla stampa, la sua ragione di esistere sta nell’informazione e non le si può rimproverare la pubblicazione di una notizia di provenienza giudiziaria per il solo fatto che ne può derivare discredito a qualcuno prima e a prescindere dal giudizio penale propriamente inteso.

…L’opinione di Caiazza

La nota di Bruti Liberati non ha convinto l’avvocato Caiazza e lo ha indotto a replicare (a questo link per la lettura della sua replica).

Caiazza censura Bruti Liberati non per ciò che dice ma per ciò che tace.

Nella sua analisi, totalmente incentrata sulla responsabilità politica, mancano la responsabilità giudiziaria e la responsabilità della stampa.

Com’è – si chiede Caiazza – che ad un’indagine che risulti infondata non segue mai alcuna responsabilità di chi l’ha ideata e realizzata?

E com’è – aggiunge – che la stessa irresponsabilità vale anche per campagne di stampa altrettanto in fondate?

E com’è – conclude – che la stampa, cioè il cane da guardia della democrazia, abbaia contro tutti tranne che contro i magistrati?

…L’opinione di Maiolo

La Maiolo fa considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di Caiazza (a questo link per leggere la sua nota), ponendo particolarmente l’accenno sulla stampa e sulla sua dipendenza conclamata e patologica dalle veline dei PM.

Sicché, sostiene Maiolo, è insostenibile il richiamo alla responsabilità politica se l’etica di un esponente politico viene sottoposta all’attenzione pubblica da un PM che indaga e da un giornalista che gli fa da megafono: non è più un dibattito ma un’auto da fé degna della santa inquisizione che spinge ai margini la politica e la costringe a muoversi solo di rimessa.

Il commento

Questa pur breve sintesi delle opinioni in campo, a loro volta espressive di vasti schieramenti ideologici e politici, consente di mettere a fuoco un primo punto: i tre protagonisti della discussione assumono come fatto scontato che in un ordinamento democratico non può esistere un potere senza responsabilità.

Le divergenze cominciano a manifestarsi secondo la differente prospettiva degli opinionisti: Bruti Liberati si focalizza sulla politica, Caiazza e Maiolo lo fanno in direzione dell’ordine giudiziario.

Si può scommettere che, se l’ex procuratore di Milano avesse ritenuto opportuno estendere la sua riflessione anche alla magistratura, avrebbe richiamato il complesso di norme che sottopongono i componenti dell’ordine giudiziario alla responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare al pari di ogni altro funzionario pubblico per inferirne che i magistrati rispondono del loro operato come chiunque altro, senza disporre di scudi e privilegi negati ai comuni cittadini.

Se l’avesse detto, non gli si sarebbe potuto dar torto dal punto di vista formale, quelle norme esistono.

Ma se ci si spostasse sul piano sostanziale, le cose cambierebbero vistosamente.

Qui il discorso dovrebbe essere estremamente articolato e occorrerebbe una monografia da Enciclopedia del diritto.

Mi limito quindi ad alcune brevi osservazioni su un tema specifico che ritengo assai pertinente ai temi sopra accennati, quello dei poteri dei procuratori della Repubblica.

…Il potere investigativo e l’esercizio dell’azione penale

Dalla riforma Mastella in avanti i procuratori della Repubblica sono diventati i titolari esclusivi dell’azione penale.

Ognuno di essi può esercitare i suoi poteri con l’ampiezza, l’intensità e nella direzione che reputa più opportune.

Può scegliere a suo piacimento: i moduli organizzativi interni, gli strumenti investigativi (ad esempio, privilegiando le intercettazioni), gli strumenti normativi (ad esempio, a fronte di fenomeni di criminalità d’impresa, preferendo le misure preventive alle opportunità del decreto 231/2001), l’agenzia investigativa cui delegare le indagini, le fattispecie incriminatrici alle quali destinare attenzione prioritaria, i collaboratori da valorizzare e quelli da tenere ai margini, la tempistica delle indagini e della discovery degli elementi raccolti, il modo di comunicare all’esterno l’operato del suo ufficio e via discorrendo.

Ogni procuratore della Repubblica può esercitare tutti questi poteri e, di fatto, non deve renderne conto a nessuno, non essendo certo decisive le periodiche valutazioni di professionalità o quelle finalizzate alla conferma dell’incarico le quali, nella stragrande maggioranza dei casi, si risolvono in un cumulo di banalità, frasi fatte e complimenti e congratulazioni e compiaciuto stupore per il talento ineguagliabile del soggetto valutato.

Se dunque il capo di un ufficio del pubblico ministero spendesse milioni di euro per intercettazioni che alla resa dei conti si traducessero in una raccolta di pettegolezzi e di chiacchiere private, nessuna istituzione di controllo potrebbe chiamarlo a rispondere di un uso non meditato delle risorse.

Se desse fiducia a collaboratori di giustizia che poi si dimostrassero inaffidabili o, peggio, infiltrati strumentali nelle maglie della giustizia, nessuno potrebbe rimproverarglielo.

Se facesse figli e figliastri tra aggiunti e sostituti del suo ufficio, nessuno potrebbe chiedergli conto.

Se escludesse dal suo raggio d’azione ogni accertamento a favore degli indagati, non ci sarebbe uno strumento reattivo utile per costringerlo a cambiare atteggiamento.

Se dal suo ufficio filtrassero a ritmo costante notizie ed informazioni coperte dal segreto investigativo, nessuno potrebbe chiedergli di esercitare il quantum di vigilanza adeguato ad interrompere tale malcostume.

Se si mettesse in mente di fare indagini puramente esplorative, sul presupposto di labilissime tracce di un’altrettanto labile ipotesi di reato, allo scopo di regalare all’umanità strumenti di conoscenza e modelli predittivi per il futuro, nessuno potrebbe intimargli di restituire ai contribuenti di tasca sua gli onorari pagati al consulente di turno.

E così via.

È questo un modello di potere senza responsabilità? Potrei naturalmente sbagliarmi ma a me pare decisamente di sì.

Ed allora, chi in questa situazione può legittimamente scagliare la prima pietra?