Atti persecutori e irrevocabilità della querela (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza 34412 del 04-08-2023 ha ribadito che è irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi e in tal caso non spiega alcun effetto sulla preclusione della rimessione della querela la modifica del regime di procedibilità del delitto di minaccia grave (articolo 612, comma secondo, Cp) introdotta dal decreto legislativo 36/2018.

La Suprema Corte ha sottolineato che nel caso esaminato la remissione della querela non ha potuto produrre l’effetto estintivo del reato, poiché ricorrono minacce reiterate, a nulla rilevando secondo la legge il carattere di gravità, ma la ripetizione della condotta volta a spaventare la vittima”, confligge con la lettera della norma, l’art. 612 bis c.p., comma 4, che prevede come la querela sia irrevocabile solo quando le minacce reiterate concretino anche l’ipotesi prevista dall’art. 612 c.p., comma 2 e, quindi, “se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall’art. 339” del medesimo codice.

Così da far affermare alla cassazione:

– è irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi (Sez. 5, n. 2299 del 17/09/2015, dep. 20/01/2016, Rv. 266043);

– ed anche che, in tema di atti persecutori, quando la condotta sia realizzata mediante minacce gravi e reiterate, non spiega alcun effetto sulla regola di irrevocabilità della querela la modifica del regime di procedibilità del delitto di minaccia grave (art. 612 c.p., comma 2) introdotta dal D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. 5, n. 12801 del 21/02/2019, Rv. 275306).