Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 25144/2023, udienza dell’11 maggio 2023, chiarisce che spetta al giudice di legittimità, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione ab origine contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sezioni unite, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01).
Risulta infatti evidente che, anche nel caso di inammissibilità del ricorso, il principio di legalità ex art. 1 cod. pen. e la funzione della pena, quale delineata dall’art. 27 Cost., non appaiano conciliabili con l’applicazione di una sanzione non prevista dall’ordinamento, per cui non vi è ragione per escludere che la illegalità della pena inflitta, dipendente da una statuizione ab origine contraria all’assetto normativo vigente al momento di consumazione del reato, possa e debba essere rilevata, prima della formazione del giudicato ed a prescindere dalla articolazione di un corrispondente motivo di impugnazione, pure in presenza di un ricorso caratterizzato da inammissibilità: «è la previsione legale della pena, secondo la Costituzione, a fondare la stessa potestà punitiva del giudice. Si tratta di una valorizzazione centrale, perché dimostra l’esistenza di limiti all’esercizio del potere pubblico il cui superamento non può essere tollerato dall’ordinamento per la centralità che la Carta costituzionale assicura ai diritti fondamentali della persona, tra i quali si colloca, il fondamentale diritto di libertà personale garantito dall’art. 13 Cost., in condizioni di uguaglianza per tutti i consociati (art. 3 Cost.) … Proprio l’immanenza, rispetto alla disciplina processuale, dei valori espressi dalla Carta fondamentale in tema di protezione della libertà personale e di individuazione delle funzioni della pena, rende costituzionalmente imposto l’intervento officioso del giudice, anche in caso di inammissibilità dell’impugnazione, al fine di rimuovere l’applicazione di pene illegali, nel senso sopra circoscritto» (Sezioni unite, n. 38809/2022, Miraglia).
La violazione di legge rilevata d’ufficio, relativa alla comminatoria di una pena illegale comporta l’utile decorso del termine di prescrizione dei delitti contestati al ricorrente con la conseguente loro estinzione.
