Costruzione abusiva e violazione dei sigilli uniti in continuazione: legittima per entrambi la sospensione condizionale subordinata alla demolizione dell’opera abusiva (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 24235/2023, udienza del 4 maggio 2023, chiarisce che non sussiste onere motivazionale nell’adottare l’ordine di demolizione correlato al manufatto abusivo, atteso che il giudice ha l’obbligo, sussistendone i presupposti, di disporre l’ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall’art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trattandosi di statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilità delle parti. (cfr. in tal senso Sez. 3^, n. 6128 del 20/01/2016 Rv. 266285 – 01).

Invero, sussiste un dovere, per il giudice, di emettere l’ordine di demolizione a norma dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001: questa previsione normativa, infatti, si limita a contemplare una misura amministrativa obbligatoria in caso di condanna (cfr. in motivazione Sez. 3^, n. 38476 del 31/05/2019 Rv. 276889 – 01).

Quanto poi, alla deduzione circa la non pertinenza della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, con riguardo anche al reato ex art. 349 cod. pen., essa appare manifestamente infondata: la Corte di cassazione ha più volte affermato che è illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo nel caso di condanna per il solo reato di violazione di sigilli, atteso che la costruzione abusiva non può essere considerata quale conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare in relazione al reato di cui al citato art. 349, e che inoltre l’ordine di demolizione è tipizzato normativamente dall’art. 31, comma nono, d.P.R. n. 380 del 2001 per ipotesi di reato diverse da quella in questione (Sez. 3^, n. 27698 del 20/05/2010, Rv. 247926; Sez. 3^, n. 40438 del 28/09/2006, Rv. 235461; Sez. 3^, n. 5061 del 05/07/2017, n.m.; Sez. 3^, n. 4132 del 06/12/2017, dep. 2018, n.m.; Sez. 1^, n. 26555 del 28/02/2017, n.m.; Sez. 3^, n. 796 del 22/09/2016, dep. 2017, n.m.).

Diverso, tuttavia, è il caso in esame, in cui la condanna, come precisato dai giudici di merito, è intervenuta non solo in ordine alla fattispecie ex art. 349 cod. pen. ma “anche” in ordine a reati edilizi di cui l’opera abusiva costituisce certamente conseguenza, cosicché, a fronte di una condanna per tutti questi reati, nel quadro della continuazione, appare legittima, come anche già statuito dalle Sezioni unite penali (cfr. in proposito SS.UU. 714/1997), la subordinazione del beneficio della pena sospesa, in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio disposto, alla demolizione dell’intervento edilizio abusivo.

La mancata limitazione della subordinazione citata, alla pena stabilita per i soli reati edilizi, con esclusione di quelli di violazione di sigilli – come invece invocato dalla ricorrente -, si spiega alla luce dei principi generali vigenti in tema di trattamento sanzionatorio relativo al reato continuato. Infatti, come si desume dall’art. 76 cod. pen., le pene concorrenti, a norma dell’art. 73 e seguenti cod. pen., si intendono come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti (tra le altre, Sez. 1^, n. 6628 del 25/05/1976, dep. 29/05/1976, Rv. 133689; Sez. 3^, n. 3260 del 14/01/1998, dep. 16/03/1998, Rv. 210292; Sez. 2^, n. 34177 del 14/07/2009, dep. 04/09/2009, Rv. 244998), e opera, ai fini della concessione della sospensione condizionale, la fictio iuris che configura il reato continuato come un unico reato ed assimila la pluralità di condanne a una condanna unica (tra le altre, Sez. 2^, n. 1477 del 13/11/2000, dep. 10/01/2001, Rv. 217889); con la conseguenza che la sospensione condizionale non può, in ogni caso, essere limitata, nel caso di concorso di reati, a uno o ad alcuni dei reati per i quali l’imputato è stato condannato (Sez. 3^, n. 52644 del 25/10/2017, Rv. 272352 – 01; Sez. 1^, n. 39217 del 12/02/2014 Rv. 260502 – 01, in motivazione; Sez. 5^, n. 7958 del 02/07/1985, dep. 10/09/1985, Rv. 170347).