Nullità del decreto di citazione per l’udienza predibattimentale in assenza dell’avviso di cui all’art. 552, comma 1, lett. f), c.p.p. (di Giacomo Frazzitta)

A far data dal 30 dicembre 2022 è entrata in vigore la novella che ha previsto per i procedimenti penali con decreto di citazione diretta a giudizio l’udienza predibattimentale.

Si tratta, sicuramente, di una novità procedurale di notevole rilievo, poiché all’ampliamento del novero dei reati previsti dall’art. 550 e ss. c.p.p., riguardanti i casi di citazione diretta a giudizio, si è istituita un’udienza filtro celebrata da giudici del medesimo settore del dibattimento.

La nuova udienza predibattimentale è disciplinata dagli artt. 554 bis e ss. c.p.p. ed ha come scopo, il discutibile obbiettivo, di rendere più efficiente l’organizzazione dell’attività giudiziaria.

Dunque l’udienza predibattimentale crea un vero e proprio iato tra la vocatio e il iudicium, in cui vi sono dei termini perentori, sia per sollevare eccezioni, sia per la richiesta di riti alternativi, nonché per la costituzione di parte civile.

In sintesi una sorta di replica dell’udienza filtro per eccellenza che è l’udienza preliminare e che, da diversi decenni, è stata criticata e se ne è spesso considerata la inutilità.

Tuttavia, l’udienza predibattimentale si discosta dalla più famosa udienza preliminare poiché, oltre alle eccezioni e scelte di rito di cui sopra, al giudice viene riconosciuta una più incisiva capacità di giudizio, rispetto al Giudice per l’Udienza Preliminare, poiché in un’ ottica deflattiva, che è il motivo fondante e conduttore della Riforma “Cartabia”, il Giudice del predibattimento deve valutare la “ragionevole previsione di condanna” e qualora, dagli atti e dai documenti che si inseriscono nel patrimonio conoscitivo del giudice ad opera delle parti in quella fase, dovesse ritenere che l’eventuale iudicium potrebbe condurre ad una affermazione di responsabilità dell’imputato e allora dovrebbe con decreto rinviarlo al giudice del dibattimento, in caso contrario, in quella fase predibattimentale, deve emettere sentenza di non luogo a procedere.

Quindi la novella che introduce l’udienza predibattimentale, non è una imitazione dell’udienza preliminare, secondo le intenzioni del legislatore, e dovrà comportare un mutamento culturale nell’approccio valutativo dei giudici designati al predibattimento.

Tali premesse sono fondamentali se si considera l’eccezione di nullità sollevata innanzi alla sez. IX del Tribunale Monocratico di Roma e accolta dal giudice.

Infatti, tutti i decreti di citazione diretta emessi dopo l’entrata in vigore della riforma “Cartabia” devono prevedere gli avvisi previsti dall’art. 552 comma I c.p.p., a pena di nullità e tra questi vi è il novellato punto F) del predetto articolo, che recita nel seguente modo : “L’avviso che , qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, entro il termine di cui all’art. 554 ter, comma 2 , può presentare le richieste previste dagli articoli 438,444,e 464 bis ovvero presentare domanda di oblazione”.

Nel seguente comma 2, dell’art. 552 c.p.p., si sancisce la nullità dei decreti mancanti e insufficienti, anche, di uno “dei requisiti previsti dalla lettera F)”.

Il richiamo all’art. 554 ter c.p.p. è la vera novità, poiché riguarda provvedimenti che il Giudice può prendere in sede di udienza predibattimentale.

Ebbene il decreto di citazione in commento, di cui si è eccepita la nullità, era stato emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data  17 marzo 2023 e non prevedeva l’avviso di cui all’art. 552, comma I, lett. F) , ragion per cui è stata sollevata la nullità del decreto, a norma del comma II dell’art. 552 c.p.p., che il giudice della sez. IX del Tribunale monocratico di Roma ha accolto, con una motivazione che non rimette gli atti al P.M. per procedere ad un nuovo decreto di citazione con gli avvisi previsti, ma mantenendo il decreto nullo, ha rinviato l’udienza ad una prossima udienza predibattimentale, senza darne però gli avvisi di rito, ma accogliendo l’eccezione e disponendo un mero rinvio.

Le questioni afferenti al tema in commento, dunque, seppur accolte dal giudice, meritano, tuttavia, una più puntuale riflessione e analisi, poiché il mero rinvio ad una labiale udienza predibattimentale, con accoglimento dell’eccezione non esaurisce il tema della nullità che poteva essere sanata soltanto con nuove notifiche, ad opera della Procura della Repubblica, a cui gli atti, a seguito dell’eccezione accolta, dovevano essere rimessi.

Vedremo cosa accadrà in futuro.

Buona riforma a tutti.