Ordinanza cautelare: l’autonomia del GIP non si misura sull’originalità delle sue argomentazioni (di Vincenzo Giglio)

Sez. 1^, sentenza n. 25179/2023, camera di consiglio del 17 novembre 2022, ha ad oggetto il subprocedimento cautelare, le prerogative del PM in ordine alla produzione degli atti sui quali fondare le sue richieste, il dovere di valutazione autonoma del GIP e gli oneri dimostrativi di chi eccepisca vizi motivazionali dell’ordinanza cautelare.

Il collegio decidente precisa anzitutto che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il pubblico ministero può selezionare gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e, segnatamente, può trasmettere, in luogo della videoregistrazione, annotazioni di servizio in cui sono riportati i relativi dati; ciò che è stato fatto nel caso in esame.

È infatti principio consolidato che, in tema di riesame, non costituisce violazione dell’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. la circostanza che il pubblico ministero, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all’accusa compete la direzione dell’inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura (Sez. 2^, n. 8837 del 20/11/2012, dep. 2014, Rv. 258788; nella fattispecie la Corte ha rilevato che il Gip non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l’emissione della misura le annotazioni di servizio della P.G., regolarmente trasmesse al Tribunale del riesame).

È stato ulteriormente precisato che non si verifica alcuna inefficacia dell’ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale degli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta «se non risulta che l’atto (nella specie, la videoregistrazione integrale delle riprese effettuate dalla polizia giudiziaria), asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al giudice per le indagini preliminari stesso» (Sez. 4^, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885).

Ed ancora: «In tema d’impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1^, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496 – 01; Sez. 1^, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274760 – 01).

La sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio. Del resto, ricorre l’autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l’atto di riferimento con la tecnica di redazione “per incorporazione”, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5^, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403 – 01; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Rv. 269648), come dal ricorrente non efficacemente contestato.