L’invalidità dell’ordine di esecuzione non si ripercuote sulla carcerazione ormai instaurata.
La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 7630/2023 ha stabilito che è legittima la traduzione anche solo orale dell’ordine di esecuzione, effettuata a mezzo dell’interprete, in favore di persona alloglotta ove tale ordine venga in rilievo, non in quanto tale, ma come strumento di conoscenza della sentenza passata in giudicato.
La Suprema Corte ha esaminato la fattispecie di istanza di rescissione ritenuta tardiva in quanto preceduta da ordine di esecuzione notificato al ricorrente con contestuale traduzione orale.
La cassazione ha più volte affermato che l’ordine di esecuzione emesso nei confronti di straniero alloglotta, la cui ignoranza della lingua italiana risulti comprovata, va tradotto, a pena di nullità, in idioma a lui noto, pur non essendo compreso nell’elenco previsto dall’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 40733 del 10/01/2018, Rv. 274531; Sez. 1, n. 20275 del 06/05/2010, Rv. 247212).
Si è però precisato che, in tema di esecuzione della pena, la mancata traduzione in una lingua nota allo straniero alloglotta comporta la nullità dell’ordine di esecuzione e la necessità di rinnovare l’atto in modo conforme al modello legale, ma l’invalidità non si ripercuote sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende dall’atto nullo, trovando invece autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato (Sez. 1, n. 20768 del 23/02/2018, Rv. 272835).
Quest’ultima affermazione di principio consente di ritenere che la ragione della rilevata autonomia dell’ordine di esecuzione rispetto alla sentenza risieda nel fatto che l’ordine in questione si limita a replicare il comando contenuto nel titolo, apparendo funzionale a garantirne l’esecuzione.
Ne consegue che eventuali vizi dell’ordine di esecuzione non si ripercuotono sulla sentenza, la quale esiste precedentemente e autonomamente rispetto all’ordine stesso.
Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui la difesa non contesta la circostanza che l’ordine di esecuzione della sentenza di condanna, che opera dettagliato riferimento a tale provvedimento, sia stato tradotto oralmente all’interessato da parte del nucleo operativo della Guardia di Finanza dell’aeroporto di Malpensa, nella lingua inglese, da lui conosciuta.
Contesta, invece, che tale modalità di traduzione sarebbe insufficiente sul piano formale, perché la giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare l’art. 143 cod. proc. pen., avrebbe incluso fra gli atti oggetto di necessaria traduzione scritta anche l’ordine di esecuzione.
Così argomentando, però, il ricorrente non considera che l’ordine di esecuzione non viene in rilievo nel presente procedimento in quanto tale, ma solo quale strumento di conoscenza della sentenza oggetto della richiesta di rescissione del giudicato; conoscenza che rappresenta un profilo di fatto sul quale l’ordinanza impugnata ha fornito una motivazione sufficiente.
È infatti pacifico – lo si ripete – che la traduzione orale sia avvenuta in una lingua conosciuta dal destinatario, che ha così compreso l’esistenza e il contenuto essenziale della sentenza emessa nei suoi confronti, della quale non contesta la mancata traduzione.
Si tratta di elementi idonei a configurare quella conoscenza del procedimento dalla quale l’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. fa decorrere il termine per la proposizione della richiesta di rescissione del giudicato.
In conclusione, deve affermarsi in punto di diritto che, qualora l’ordine di esecuzione non venga in rilievo in sé, ma solo quale strumento di conoscenza della sentenza a cui si riferisce, l’idoneità della sua traduzione in lingua conosciuta all’imputato alloglotta deve essere verificata in concreto con riferimento all’effettività di tale conoscenza, che può essere garantita anche da una traduzione effettuata oralmente a mezzo di interprete.
