Premessa
La storia di Beniamino Zuncheddu (ne abbiamo già parlato in un precedente post e ad esso rimandiamo per la riassunzione della vicenda giudiziaria e del successivo giudizio di revisione tuttora in corso) è di quelle che dovrebbero essere raccontate e analizzate nelle facoltà di giurisprudenza, nei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, nei seminari formativi per i magistrati, dovunque ci sia interesse per le cose della giustizia.
Perché consente, o meglio impone, di riflettere sui più importanti temi della giustizia penale di oggi e di sempre: l’irriducibile umanità del giudizio a dispetto di chi si danna per dimostrarne la razionalità; l’influenza che vi possono esercitare le componenti emotive di chiunque vi abbia un ruolo qualificato (giudici, parti, testi, esperti); il dubbio e la difficoltà di riconoscerne l’esistenza ed accettarne le conseguenze processuali; la forza magnetica del giudicato e del convincimento di cui è frutto e la ritrosia a rimettere in discussione l’uno e l’altro.
Ognuno di questi aspetti è presente nella vicenda di Zuncheddu con un’ulteriore e drammatica complicazione: quest’uomo sta in carcere da più di tre decenni e potrebbe essere innocente.
Non è detto che lo sia, non è detto che il giudizio di revisione si concluda favorevolmente per lui ma c’è la possibilità che stia scontando una pena che non gli toccava.
La richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena, la risposta della Corte di appello e il ricorso per cassazione
Entro la cornice di fondo di cui si è detto, ed alla luce degli sviluppi istruttori già acquisiti (anche per questo aspetto si rimanda al post precedente), il difensore di Zuncheddu ha chiesto al giudice competente (cioè la Corte di appello di Roma cui spettano i giudizi di revisione delle sentenze emesse nel distretto giudiziario di Cagliari) di sospendere l’esecuzione della pena in applicazione dell’art. 635 cod. proc. pen.
I giudici romani hanno respinto l’istanza difensiva (l’ordinanza, trasmessaci dal difensore di Zuncheddu, è allegata alla fine del post) sulla base delle considerazioni qui di seguito sintetizzate, con l’avvertenza che le parti in corsivo indicano passaggi letterali del provvedimento:
- il giudizio di revisione è ancora nella fase rescindente “dovendo il Collegio decidere se […] debba ritenersi oggi sussistente una prova “nuova” tale da legittimare la riapertura del procedimento di merito“;
- quand’anche la decisione fosse positiva, essa non implicherebbe la “confutazione in radice del compendio probatorio che fu alla base della condanna all’ergastolo dello Zuncheddu, posto che in ogni caso resta la necessità di una nuova valutazione dell’insieme di elementi raccolti intorno alla vicenda, sia quelli dell’epoca, sia quelli eventualmente emergenti nel procedimento di revisione, il cui esito resta al momento non prevedibile“;
- “Concorda pertanto il Collegio con la valutazione svolta dal Procuratore Generale secondo la quale è oggi prematuro ogni apprezzamento in merito alla sussistenza del fumus boni iuris posto alla base dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena irrogata allo Zuncheddu. Non deve dimenticarsi infatti che nel giudizio di revisione deve essere superata altra pronuncia a carattere definitivo, emessa al di là di ogni ragionevole dubbio […], di talché il giudicato potrà essere rimosso solo sulla base di circostanze che implichino la certezza dell’estraneità del condannato ai fatti a lui addebitati (si legga, ex pluribus, Cass. Pen. Sez. II, n. 32223 del 2020, LAVEGLIA)“.
Queste dunque le argomentazioni che hanno indotto il collegio d’appello a respingere la richiesta.
Il difensore di Zuncheddu ha fatto ricorso per cassazione contro l’ordinanza. Segue la sintesi dei motivi dedotti, come riferitici dal loro redattore:
- non corrisponde al vero che il giudizio si trovi ancora nella fase cosiddetta rescindente; è vero invece che è già avanzato alla fase cosiddetta rescissoria come è dimostrato dal fatto che all’udienza dell’11 febbraio 2021 la Corte di appello ha riconosciuto l’ammissibilità della richiesta di revisione e disposto la perizia sulle intercettazioni chiesta dalla difesa;
- è di conseguenza erroneo il rigetto della domanda di sospensione nella parte in cui è fondato sul presupposto altrettanto erroneo che il giudizio non abbia ancora superato la fase rescindente;
- non corrisponde al vero che la domanda si fondi sul fumus boni iuris; è vero invece che essa si fonda su un’analisi dettagliata della perizia trascrittiva delle intercettazioni in correlazione con gli ulteriori elementi posti a fondamento della domanda di revisione e con gli esiti del giudizio passato in giudicato; in conseguenza di questo ulteriore errore la motivazione dell’ordinanza impugnata si traduce in considerazioni generiche e prive di qualsiasi capacità giustificativa della decisione e questo equivale ad un’omessa motivazione;
- non corrisponde al vero che “il giudicato potrà essere rimosso solo sulla base di circostanze che implichino la certezza dell’estraneità del condannato ai fatti a lui addebitati“; la costante giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite ed ivi compresa la decisione Laveglia citata nel provvedimento impugnato, non ha mai preteso un simile standard dimostrativo, richiedendo piuttosto che la prova nuova conduca “all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio“; sarebbe quindi spettato alla Corte d’appello “rispondere al quesito se le prove nuove presentate a fondamento della richiesta di revisione e quella già assunta nel corso del dibattimento avessero o non avessero quanto meno la capacità di far riemergere il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato“; non averlo fatto equivale ad una motivazione manifestamente illogica e monca “dato che il ragionamento ipotetico sviluppato nell’ordinanza impugnata è privo della premessa minore – le prove assunte o comunque poste a fondamento dell’impugnazione – e delle conclusioni“.
Il difensore ha conseguentemente chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
La decisione della Corte di cassazione
Il ricorso, assegnato alla prima sezione penale della Suprema Corte, è stato trattato e deciso nella camera di consiglio del 31 marzo 2023 e il suo esito è stato conforme alla richiesta del ricorrente.
Spetterà dunque alla Corte di appello di Roma riesaminare l’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena sulla base dei punti di diritto affermati dal collegio di legittimità.
Non è stata ancora depositata la motivazione dell’annullamento.
La nostra considerazione
L’attuale indisponibilità della motivazione della decisione di annullamento consiglia di non abbandonarsi ad alcuna ipotesi sul percorso argomentativo seguito dai giudici della prima sezione penale.
È invece possibile una ricognizione degli indirizzi interpretativi esistenti riguardo ai temi sollevati nel ricorso.
…La natura bifasica del giudizio di revisione
Chiarisce Cass. pen., Sez. 5^, n. 6979/2021 che “In tema di revisione, sussiste distinzione logica – funzionale tra la fase rescindente – avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile ictu oculi, da parte del “novum” dedotto (art. 634) – e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo (art. 636). L’esame preliminare circa il presupposto della non manifesta infondatezza della richiesta deve limitarsi, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ad una sommaria delibazione degli elementi addotti, in modo da verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile “ictu oculi” e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi, invece, ritenere preclusa, in tale sede, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti. In particolare, la manifesta infondatezza della richiesta di revisione, deve ritenersi sussistente se le ragioni poste a suo fondamento risultino, dalla domanda in sé e per sé considerata, evidentemente inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio, essendo, invece, riservata alla fase del merito ogni valutazione sull’effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato“.
…Il giudizio di revisione, la sua finalità e lo standard dimostrativo necessario
Ci basterà qui ricordare i concetti, davvero aurei, ai quali si ispirarono le Sezioni unite penali nella decisione n. 604/2002, Pisano, non a caso citata nel ricorso per Zuncheddu.
Pare indispensabile riportare in forma integrale il paragrafo 12 di tale decisione.
“Nell’intraprendere l’esame del contrasto interpretativo che ha costituito uno dei motivi dell’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, appare necessario, pure per dar conto delle ragioni di quel favor revisionis che ha assunto valore davvero esponenziale (anche oltre i limiti del generale favor impugnationis) nella disciplina dell’istituto nel nuovo codice, individuare il fondamento di tale mezzo di impugnazione. Una delle più penetranti indagini giurisprudenziali sull’argomento ha ravvisato al fondo della normativa sulla revisione il conflitto tra esigenze di natura formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che, nella tensione dialettica finalizzata alla ricerca della verità, accompagna l’intero corso del processo e ne segue i passaggi più salienti. Una puntualizzazione, quella ora ricordata, che si ricollega proprio al fondamento del giudicato, derivante dalla necessità di fissare definitivamente l’accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo, solo constatando che, nelle vicende umane, il vero e il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi e cedere il posto all’esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali. Mutuando dalla più autorevole dottrina, si è così affermato che la base giustificativa della res iudicata non è di ordine teorico ma di natura eminentemente pratica. Da tale peculiare carattere scaturisce che l’ordinamento, con precise scelte di politica legislativa, ben può sacrificare il valore del giudicato in nome di esigenze che rappresentano l’espressione di valori superiori. E, rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio dalla necessità dell’eliminazione dell’errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del favor innocentiae, da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica – quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti – per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell’ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna. Di qui il richiamo, quanto mai significativo, alla disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 24 della Costituzione, che – come è stato espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale con riferimento all’assetto normativo disciplinato dal codice abrogato – riflette il principio di giustizia sostanziale rispondente alla “esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità” (sentenza n. 28 del 1969). Non mancandosi di rimarcare come in tale medesima prospettiva si sia collocata la giurisprudenza di legittimità che identifica la precipua funzione della revisione nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale; così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all’interesse del singolo ma piuttosto all’interesse pubblico e superiore alla riparazione degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale. Viene in tal modo evidenziato – un argomento la cui significatività è stata già segnalata da queste Sezioni unite nell’affrontare la tematica concernente, ai fini della revisione, la distinzione tra prova ed elemento di prova – come nel codice vigente la predetta funzione risulti notevolmente rafforzata e ampliata considerando che l’art. 631 stabilisce – a differenza di quanto previsto dagli artt. 554, n. 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 – che la revisione è ammessa anche se l’esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove. Ciò in forza sia del “trasparente tenore letterale dell’art. 631, che esplicitamente richiama tutte le formule di proscioglimento prefigurate dall’art. 530, compresa quella di cui al secondo comma (assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova), sia” delle puntuali indicazioni contenute nella Relazione al progetto preliminare (p. 137), sia, infine”, delle “espresse posizioni assunte dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 311 del 1991)“. È proprio la specifica funzione di superamento del giudicato, da cui consegue il carattere straordinario dell’impugnazione per revisione, a spiegare i precisi limiti posti dalla legge processuale, la cui ratio è quella di realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che “la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell’intento di contemperarne le finalità con l’interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all’intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato” (sentenza costituzionale n. 28 del 1969). Il compito essenziale dell’interprete consiste, perciò, nel porre in luce i termini di tale bilanciamento e nel ricostruire le linee portanti della normativa vigente, solo riflettendo che queste ultime sottendono precise scelte di valore tra gli interessi in conflitto, tradottesi nelle particolari configurazioni attribuite alle forme del procedimento e, soprattutto, nell’elencazione tassativa dei casi che autorizzano la presentazione della richiesta di revisione: a quest’ultimo riguardo – si aggiunge – deve osservarsi che essi rappresentano la tipicizzazione legale di specifiche situazioni alle quali lo stesso ordinamento collega la probabilità di una condanna ingiusta e implicano il perentorio divieto di dissolvere ab intrinseco – in mancanza di nuovi elementi rimasti estranei ai precedenti giudizi – l’efficacia formale e sostanziale del giudicato sulla base di una diversa valutazione delle identiche prove esaminate nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi). Una statuizione, quella ora ricordata, pienamente da condividere solo considerando che, sin dagli albori degli interventi della Corte costituzionale sull’art. 24, quarto comma, della Costituzione, è apparso subito chiaro come tale norma, nel demandare al legislatore la disciplina della riparazione degli errori giudiziari, non può non prescrivergli implicitamente anche di prevedere i mezzi di accertamento di tali errori, conseguentemente costituzionalizzando pure l’istituto della revisione delle decisioni penali di condanna. Con la sentenza n. 1 del 1969 la Corte ebbe, infatti, a puntualizzare come l’art. 24, quarto comma, della Costituzione enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale, da ricollegare direttamente, quale suo coerente sviluppo, al più generale principio di tutela dei “diritti inviolabili dell’uomo”, assunti in Costituzione “tra quelli che stanno a fondamento dell’intero ordinamento repubblicano, e specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di libertà, ed, anzi tutto, e con più spiccata accentuazione, a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalità umana”; così rimarcando la funzione innovatrice della disposizione in parola “rispetto alla preesistente legislazione italiana, nella quale tale riparazione finiva per ridursi alla sola revisione della sentenza irrevocabile di condanna, posteriormente riconosciuta ingiusta, cui poteva tutt’al più accompagnarsi in una ristretta serie di casi (che neppure coprivano l’intera area delle ipotesi di revisione), una ‘riparazione pecuniaria a titolo di soccorso’“.
Sarebbe davvero inappropriato commentare queste argomentazioni.
Si può solo rimarcare che l’art. 631 cod. proc. pen., a norma del quale “Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d’inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531“, richiama ovviamente l’intera gamma delle formule assolutorie elencata dall’art. 530, ivi comprese quelle derivanti da un dubbio rilevante.
E si può aggiungere che, secondo Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 40810/2018, “I principi dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e presunzione di innocenza concorrono alla definizione delle regole probatorie e di giudizio e dei metodi di accertamento del fatto, imponendo standard probatori (quello dell’art. 533 comma 1 corrisponde per la sentenza di condanna a quanto l’art. 530 comma 2 stabilisce per la sentenza di assoluzione) e protocolli logici di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive del fatto fondati sulla tendenziale recessività dell’ipotesi d’accusa (in dubio pro reo) e finalizzati alla necessaria giustificazione razionale delle decisioni giudiziarie. Va infine ribadito, a scanso di ogni equivoco, che il criterio del dubbio ragionevole (il dovere del dubbio) reagisce in modo diverso sugli esiti di condanna e su quelli assolutori: la sentenza di condanna deve superare il ragionevole dubbio sull’attendibilità e concludenza della prova dell’ipotesi accusatoria, mentre quella di assoluzione può (deve) limitarsi al ragionevole dubbio“.
Ci pare allora di poter dire che ognuno dei caposaldi dell’ordinanza impugnata poggia su fondamenta assai fragili e, a quanto pare, la stessa impressione dovrebbe avere avuto la Corte di cassazione.
