Inapplicabilità della sospensione dei termini feriali delle indagini preliminari e reati di criminalità organizzata che la legittimano (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, ordinanza n. 11657/2023 (decisione con procedura de plano del 10 marzo 2023), chiarisce i confini applicativi del disposto dell’art. 2, comma 2, L. n. 742/1969, come modificato dall’art. 240-bis, Disp. Att., cod. proc. pen.

Si legge infatti in tale comma che “La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”.

Il collegio ha precisato anzitutto che la deroga all’ordinaria disciplina della sospensione feriale riguarda anche i termini di impugnazione dei provvedimenti cautelari.

Ha poi affermato, quanto alla nozione di “reati di criminalità organizzata”, che la stessa identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata e i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo di associazione per delinquere ai sensi dell’art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse (tra le altre, Sezioni unite, n. 17706/2005, Sez. 2^, n. 6996/2020).

Ha pertanto dichiarato inammissibili i ricorsi in esame poiché, posto che nel caso di specie si procedeva tra l’altro per associazione a delinquere finalizzata alla sistematica realizzazione di delitti di truffa (ed altre tipologie di delitti) e si rientrava pertanto nella nozione di reati di criminalità organizzata, l’ordinanza impugnata era stata comunicata il 29 luglio 2022 e il ricorso era stato depositato il 5 settembre 2022, dunque ben oltre l’ordinario termine di quindici giorni previsto per le decisioni adottate in camera di consiglio.

Massima

La nozione di “reati di criminalità organizzata” in presenza dei quali non si applica la sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata e i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo di associazione per delinquere ai sensi dell’art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse.