Il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva (di Vincenzo Giglio)

La mancata assunzione di una prova decisiva, regolata dall’art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., è tra i vizi che consentono il ricorso per cassazione.

Come per molti altri istituti codicistici, la sua descrizione dipende in misura preponderante da un aggettivo, in questo caso “decisivo”, il cui significato può variare di molto secondo la sensibilità di chi lo interpreta.

Si mette quindi a disposizione dei lettori una scelta ragionata di decisioni della Suprema Corte che contribuiscono a ridurre la vaghezza della descrizione normativa.

La nozione di decisività della prova

Deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. d), la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 7, 45938/2018).

Casi nei quali la mancata assunzione della prova può essere dedotta come vizio

La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per cassazione, può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione, anche nel corso dell’istruzione dibattimentale, a norma dell’art. 495 comma 2, sicché il suddetto motivo non può essere validamente invocato nel caso di giudizio abbreviato non condizionato ad integrazione probatoria. La mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all’istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato. Ne consegue che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile ex art. 606, comma primo, lett. d) (Sez. 2, 46765/2018).

Procedimento camerale: informalità dell’acquisizione delle prove

Il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l’osservanza dei principi sull’ammissione della prova di cui all’art. 190, essendo essenziale l’accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contradditorio. Con particolare riferimento alla mancanza di un diritto all’ammissione delle prove a discarico, che importerebbe nel procedimento di esecuzione una disparità di trattamento nell’esercizio del diritto di difesa rispetto all’indagato o all’imputato nel procedimento penale, si è affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale al riguardo posto che le disposizioni regolanti il procedimento di esecuzione garantiscono l’esercizio del diritto di difesa non soltanto con la presenza necessaria del difensore nell’udienza di trattazione, ma altresì con il riconoscimento della facoltà di dedurre o richiedere elementi a discarico – eventualmente anche a mezzo dell’audizione personale di cui al comma quarto dell’art. 666, –  come  si ricava dal combinato disposto degli artt. 666, comma quinto, dello stesso codice e 185 delle relative disposizioni di attuazione, salvo il vaglio di pertinenza o di inerenza probatoria comunque rimesso al giudice. D’altro canto il diritto alla prova a discarico di cui al precitato art. 495, comma 2,  attiene al processo di cognizione, che inerisce ad una fase del processo penale in cui deve essere accertata la posizione dell’imputato rispetto al fatto ascrittogli, mentre il procedimento di sorveglianza, come quello di esecuzione, riguarda situazioni accessorie alla pena inflitta ovvero alla pericolosità del condannato, sicché la diversità ravvisabile tra la posizione dell’imputato e quella della parte privata nel procedimento esecutivo o di sorveglianza giustifica, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., anche la disparità normativa nell’esercizio di facoltà difensive (Sez. 2, 3954/2017).

Imputato assente: limiti del suo diritto alla prova

Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non vincola o condiziona il giudice di secondo grado in ordine alla istruttoria dibattimentale, dovendo egli sempre valutare, in modo autonomo, la sussistenza di ipotesi che la rendano necessaria. Ed invero, il diritto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’imputato contumace riammesso nei termini per proporre impugnazione va correttamente interpretato e coordinato con gli altri principi che regolano il processo penale, tenendo conto, in primo luogo, che gli atti istruttori compiuti nel giudizio di primo grado non divengono invalidi per il solo fatto che l’imputato contumace sia rimesso in termini per appellare, ma mantengono la loro validità e la loro efficacia, come previsto dall’art. 175  nuovo testo, che non prevede l’invalidità dell’attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado né la automatica rinnovazione del dibattimento. Pertanto, il diritto alla prova dell’imputato contumace, riammesso in termini per impugnare, potrà consistere o nella richiesta di riassunzione delle prove già assunte in primo grado o nella richiesta di prove non assunte nel giudizio di primo grado, ma ciò, sempre subordinatamente alle regole ordinarie che sovrintendono l’istruzione probatoria ossia a condizione che l’imputato appellante indichi al giudice del gravame il tema di indagine che si intende approfondire, in modo da consentire al giudice di valutarne la pertinenza e la rilevanza ai fini della ammissione delle prove richieste (Sez. 6, 32485/2016).

Mancata assunzione di mezzi di prova già ammessi: onere di contestazione

La mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi non produce alcuna nullità del procedimento laddove non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell’istruzione dibattimentale da parte di chi tali mezzi aveva richiesti né opposizione delle altre parti processuali. Infatti il diritto alla prova, previsto dall’art. 190, nel vigente sistema processuale, caratterizzato dalla dialettica e dall’impulso delle parti, implica anche il principio di disponibilità della prova medesima. In presenza, pertanto, di un comportamento concludente di rinuncia alla prova non è configurabile alcuna nullità (Sez. 4, 11424/2017).

Riapertura dell’istruzione dibattimentale in appello: un istituto di natura eccezionale

La rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale rappresenta un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione, con la conseguenza che, tolte le ipotesi di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, le parti non hanno il diritto alla prova che riconoscono loro gli articoli 190 e 495  e, dunque, fuori da questi casi — come in quello sottoposto al presente scrutinio di legittimità -, la mancata assunzione della prova non è mai censurabile in cassazione a norma dell’art. 606 lett. d)  bensì solo ai sensi della lettera e) di tale ultimo articolo (Sez. 5, 24791/2017).