Risarcimento del danno nel giudizio abbreviato: individuazione del limite temporale entro cui deve avvenire (di Riccardo Radi)

Nel giudizio abbreviato ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire all’inizio della discussione o prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione del rito?

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 223/2023 ha stabilito che ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito.

La Suprema Corte ha inteso ribadire il principio, secondo cui “in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell’inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen.” (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, Rv. 279270 – 01; cfr. già Sez. 6, n. 20836 dep. 13/04/2018, Rv. 272933; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Rv. 271666; Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, Rv. 261403; Sez. 2, n. 5629 del 13/11/2012, Rv. 254356).

Tale orientamento, valorizza: la lettera dell’art. 62, n. 6 cod. pen., che àncora l’applicabilità dell’attenuante alla riparazione integrale del danno “prima del giudizio” e, al contempo, l’esigenza di individuare un “limite oggettivo” non passibile di essere spostato “in modo non predeterminabile ed invece dipendente dal contingente andamento del processo” (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, Rv. 279270 – 01), come accadrebbe quando esso – per l’appunto, per ragioni contingenti – non venga definito alla medesima udienza in cui il rito è ammesso il che finirebbe con l’attribuire al “riconoscimento della circostanza attenuante i contorni indefiniti di una situazione ben diversa da quella che il legislatore ha inteso individuare con il riferimento temporale alla fase che precede il giudizio”.

Il contrario orientamento, invece individua l’ultimo momento utile per il risarcimento, affinché possano ravvisarsi i presupposti della circostanza attenuante in discorso, nell’inizio della discussione (cfr. Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 262652; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014), muove dal presupposto che l’art. 62, n. 6, cit. abbia fatto riferimento al momento antecedente al giudizio – ossia, qualora si proceda con rito ordinario, a una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado – per impedire scelte dettate da un calcolo di opportunità proprio alla luce dell’andamento del dibattimento, calcolo rispetto al quale l’ordinanza di ammissione del rito abbreviato risulterebbe neutro.

Tuttavia, fermo quanto già osservato a proposito della lettera della norma in esame, l’esegesi qui condivisa ha evidenziato che: – la norma medesima non ha “inteso valorizzare (soltanto) il profilo soggettivo connesso alla resipiscenza del soggetto per impedire un uso strumentale dell’istituto nell’ipotesi in cui l’imputato possa rappresentarsi i probabili esiti del giudizio”, uso strumentale che, peraltro, potrebbe avere luogo anche a prescindere dal tempus del risarcimento, “attesa l’applicazione dell’attenuante in esame anche quando la condanna appare, per le ragioni più varie, praticamente certa”.

La circostanza che la “decisione [sia] assunta sulla base degli atti già a disposizione di tutte le parti e del giudice fa sì che anche la fase della discussione presenti chiara valenza neutra circa i futuri esiti sulla responsabilità” (ragion per cui “non risulta neppure conforme alle dinamiche processuali del giudizio abbreviato ritenere che sia possibile spostare in avanti sino alla discussione la riparazione/risarcimento, fondando tale interpretazione estensiva sulla impossibilità di effettuare previsioni circa gli esiti del giudizio se non a partire da tale momento”: cfr. Sez. 6, n. 20836/2018, cit.; cfr. pure Sez. 3, n. 15750/2020, cit. che tanto soggiunge: “se si accedesse a questa interpretazione […] è evidente come non vi sarebbe ragione per non estenderla anche al giudizio dibattimentale, consentendosi, ad es., di valorizzare ai fini in esame il risarcimento del danno intervenuto dopo l’apertura del dibattimento e prima che siano state assunte le prove: conclusione, questa, mai sostenuta da alcuno”.

Ne deriva che la Corte di merito ha ritenuto tardivo il risarcimento perché potesse avere rilevanza sub specie dell’art. 62 n. 6 cod. pen. (pur osservando come esso sia stato valorizzato al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed apprezzandolo comunque allorché ha ridotto la pena inflitta in primo grado).